Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0358

    Causa C-358/18 P: Impugnazione proposta il 1° giugno 2018 dalla Repubblica di Polonia avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 marzo 2018, causa T-507/15, Repubblica di Polonia/Commissione

    GU C 276 del 6.8.2018, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201807200352013422018/C 276/343582018CJC27620180806IT01ITINFO_JUDICIAL20180601252731

    Causa C-358/18 P: Impugnazione proposta il 1o giugno 2018 dalla Repubblica di Polonia avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 marzo 2018, causa T-507/15, Repubblica di Polonia/Commissione

    Top

    C2762018IT2510120180601IT0034251273

    Impugnazione proposta il 1o giugno 2018 dalla Repubblica di Polonia avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 marzo 2018, causa T-507/15, Repubblica di Polonia/Commissione

    (Causa C-358/18 P)

    2018/C 276/34Lingua processuale: il polacco

    Parti

    Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea, del 15 marzo 2018, nella causa T-507/15, Repubblica di Polonia/Commissione europea, nella parte in cui tale sentenza ha respinto i seguenti motivi del ricorso di annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione, del 22 giugno 2015, [notificata con il n. C(2015) 4076], recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( 1 ):

    a)

    la seconda parte del primo motivo, in relazione all’efficacia dei controlli in loco prima della concessione del prericonoscimento ai gruppi di produttori, e

    b)

    la seconda parte del secondo motivo, in relazione alla valutazione del rischio di perdite per il Fondo e all’entità del tasso di correzione forfettaria con riferimento alle spese nell’ambito della misura «Ortofrutticoli — Gruppi di produttori prericonosciuti»;

    Annullare la decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione, del 22 giugno 2015, [notificata con il numero C(2015) 4076], recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione europea l’importo di EUR 55375053,74 sostenuto come spese dall’organismo pagatore accreditato dalla Repubblica di Polonia;

    Condannare la Commissione europea al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso della Repubblica di Polonia diretto all’annullamento della decisione della Commissione europea recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea degli importi di EUR 142446,05 e di EUR 55375053,74 sostenuti come spese dall’organismo pagatore accreditato dalla Repubblica di Polonia nell’ambito delle misure, rispettivamente, «Ortofrutticoli — Programmi operativi» e «Ortofrutticoli — Gruppi di produttori prericonosciuti».

    La Commissione ha contestato alla Repubblica di Polonia tre inadempimenti nell’erogazione delle suddette misure. Siffatti inadempimenti avrebbero riguardato, in primo luogo, il numero dei controlli in loco relativi al rispetto da parte delle organizzazioni di produttori dei criteri di riconoscimento, in secondo luogo, i controlli in loco prima della concessione del prericonoscimento ai gruppi di produttori o del riconoscimento alle organizzazioni di produttori nonché, in terzo luogo, gli aiuti erogati a favore delle organizzazioni di produttori per i costi delle sementi nell’ambito dei programmi operativi.

    Il secondo dei suddetti inadempimenti sarebbe consistito nell’omessa verifica da parte delle autorità polacche, prima della concessione del prericonoscimento ai gruppi di produttori e prima della concessione del riconoscimento alle organizzazioni di produttori, del valore minimo richiesto di produzione commercializzata, ossia, del criterio di fondamentale importanza per il riconoscimento. Secondo la Commissione, in tale ambito i controlli in loco effettuati dalle autorità polacche sarebbero inefficaci. Siffatti controlli sono stati considerati dalla Commissione come controlli di essenziale importanza e l’inadempimento constatato dalla Commissione ha costituto la base per l’imposizione della correzione forfettaria del 10 % delle spese, sia in relazione alla misura «Ortofrutticoli — Programmi operativi», sia alla misura «Ortofrutticoli — Gruppi di produttori prericonosciuti».

    La Repubblica di Polonia deduce i seguenti motivi avverso la sentenza impugnata:

    1.

    Manifesto snaturamento dei fatti:

    per aver trasposto le risultanze riguardanti le irregolarità nei controlli sulle organizzazioni di produttori prima del loro riconoscimento ai controlli sui gruppi di produttori prima del prericonoscimento,

    per aver dichiarato l’inefficacia dei controlli sui gruppi di produttori prima del prericonoscimento, contrariamente alla posizione della Commissione del 1o marzo 2011 che confermava l’efficacia dei suddetti controlli.

    Nell’ambito di tale motivo, la Repubblica di Polonia rileva, in primo luogo, che il Tribunale ha illegittimamente trasposto le risultanze relative alle irregolarità nei controlli sulle organizzazioni di produttori prima del loro riconoscimento, ossia, sul Vegapol e sullo Zrzeszenie Plantatorów Owoców i Warzyw w Łowiczu (Associazione dei coltivatori ortofrutticoli di Łowicz), alla valutazione dell’efficacia dei controlli sui gruppi di produttori prima del loro prericonoscimento. Inoltre, la Repubblica di Polonia sostiene che il Tribunale, facendo riferimento alla contraddizione fatta valere dalla Repubblica di Polonia tra la lettera della Commissione del 1o marzo 2011, che confermava l’efficacia dei controlli effettuati dalle autorità polacche prima della concessione del prericonoscimento ai gruppi di produttori, e la lettera del 24 febbraio 2014, con la quale la Commissione aveva contestato alla Repubblica di Polonia gli inadempimenti in tale ambito, ha commesso uno snaturamento manifesto dei fatti. Il suddetto snaturamento ha indotto il Tribunale a conclusioni completamente errate riguardo all’inefficacia dei controlli sui gruppi di produttori prima della concessione ai medesimi del prericonoscimento.

    2.

    Violazione del diritto a un controllo giurisdizionale effettivo in relazione all’entità della correzione forfettaria applicata dalla Commissione.

    Per quanto riguarda detto motivo, la Repubblica di Polonia sostiene che il Tribunale non ha effettuato il controllo giurisdizionale in ordine alla correttezza della determinazione da parte della Commissione dell’entità del tasso di correzione forfettaria per la misura «Ortofrutticoli — Gruppi di produttori prericonosciuti». In particolare, la Repubblica di Polonia rileva che il Tribunale ha limitato il proprio sindacato alla sola verifica del fatto se i controlli in questione costituissero controlli essenziali, ai sensi delle linee guida del 23 ottobre 1997 per il calcolo delle conseguenze finanziarie nella preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEAOG (VI/5330/97). Orbene, il Tribunale non ha esaminato tutti gli altri elementi che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione nel valutare il rischio di perdite per il bilancio dell’Unione e nella determinazione dell’entità del tasso di correzione.

    3.

    Insufficienza di motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la Commissione:

    avesse fornito una plausibile descrizione delle irregolarità nei controlli sui gruppi di produttori prima della concessione del prericonoscimento

    avesse applicato l’entità corretta del tasso forfettario.

    La Repubblica di Polonia fa valere nell’ambito di tale motivo il difetto di motivazione della sentenza, in primo luogo, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che i controlli sui gruppi di produttori prima della concessione ai medesimi del prericonoscimento fossero inefficaci, ed, in secondo luogo, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il tasso di correzione finanziaria del 10 % in relazione alla misura «Ortofrutticoli — Gruppi di produttori prericonosciuti» fosse stato applicato correttamente.


    ( 1 ) GU L 182, pag. 39.

    Top