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Document 62018CN0227

Causa C-227/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budai Központi Kerületi Bíróság (Ungheria) il 3 aprile 2018 — VE / WD

GU C 231 del 2.7.2018, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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Causa C-227/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budai Központi Kerületi Bíróság (Ungheria) il 3 aprile 2018 — VE / WD

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C2312018IT1210120180403IT0015121132

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budai Központi Kerületi Bíróság (Ungheria) il 3 aprile 2018 — VE / WD

(Causa C-227/18)

2018/C 231/15Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Budai Központi Kerületi Bíróság

Parti

Ricorrente: VE

Resistente: WD

Questioni pregiudiziali

1)

Se debba ritenersi non abusiva, ossia chiara e comprensibile, tenuto conto delle conseguenze economiche, una clausola contrattuale che attribuisce al consumatore il rischio di cambio, formulata (in quanto condizione generale del contratto utilizzata dal contraente professionista e non oggetto di negoziazione individuale) sulla base dell’obbligo di informativa previsto dalla legge, necessariamente in termini generali, la quale tuttavia non indica espressamente che l’importo delle quote da rimborsare, che devono essere versate in forza del contratto di mutuo, potrà essere superiore all’ammontare dei redditi del consumatore accertati nell’ambito dell’esame della solvibilità effettuato dal contraente professionista, o che potrà ammontare a una parte di tali redditi di gran lunga superiore [a quella prevista], tenendo altresì conto del fatto che la norma nazionale applicabile richiede che il rischio sia specificato per iscritto, e non la mera dichiarazione dell’esistenza di un rischio e la relativa attribuzione, e, inoltre, che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato, al punto 74 della sentenza dalla stessa pronunciata nella causa C-26/13, che, non solo il contraente professionista è tenuto a far conoscere il rischio al consumatore, ma è altresì necessario che, grazie all’informazione ricevuta, il consumatore possa valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative per lo stesso, derivanti dal rischio di cambio che gli venga attribuito e, pertanto, il costo totale del suo mutuo.

2)

Se debba ritenersi non abusiva, ossia chiara e comprensibile, tenuto conto delle conseguenze economiche, una clausola contrattuale che attribuisce al consumatore il rischio di cambio, formulata (in quanto condizione generale del contratto utilizzata dal contraente professionista e non oggetto di negoziazione individuale) sulla base dell’obbligo di informativa previsto dalla legge, necessariamente in termini generali, la quale tuttavia non indica espressamente che il contratto di mutuo non stabilisce un limite massimo per le variazioni del tasso di cambio, tenendo conto, inoltre, del fatto che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato, al punto 74 della sentenza dalla stessa pronunciata nella causa C-26/13, che, non solo il contraente professionista è tenuto a far conoscere il rischio al consumatore, ma è altresì necessario che, grazie all’informazione ricevuta, il consumatore possa valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative per lo stesso, derivanti dal rischio di cambio che gli venga attribuito e, pertanto, il costo totale del suo mutuo.

3)

Se la direttiva 93/13 ( 1 ), in particolare, il suo ultimo considerando, il punto 1, lettera o), del suo allegato, nonché i suoi articoli 3, paragrafo 3 e 6, paragrafo 1, debba essere interpretata nel senso che — tenuto conto specialmente del requisito stabilito, tra l’altro, dalla sentenza C-42/15, secondo cui è necessario prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive al fine di proteggere i consumatori — sono contrarie al diritto dell’Unione una giurisprudenza, un’interpretazione giuridica o una disposizione normativa di uno Stato membro, in virtù delle quali la conseguenza giuridica (l’invalidità totale per violazione di una norma giuridica, o anche un risarcimento dei danni o un’altra conseguenza basata su qualsiasi titolo giuridico) derivante in tale Stato membro da una valutazione del credito che non sia approfondita e completa, non tuteli il debitore e sia imprudente (per esempio, poiché non esamina l’effetto del rischio di cambio costituito da un aumento considerevole delle rate di restituzione e della somma dovuta a titolo di capitale) risulta più sfavorevole per il consumatore rispetto al ripristino della situazione iniziale (restitutio in integrum), con la quale il consumatore debitore si libera dal rischio di cambio, ossia, dall’aumento delle rate di restituzione dovuto alle variazioni del tasso di cambio e, se del caso, gli si concede una rateizzazione del rimborso del capitale del prestito.

4)

Se, in relazione all’interpretazione della possibilità di prendere conoscenza di tutte le clausole cui si riferisce il ventesimo considerando della direttiva 93/13 e del requisito di chiarezza e comprensibilità stabilito dagli articoli 4, paragrafo 2, e 5 della direttiva medesima, si debba ritenere che le corrispondenti clausole contrattuali non siano abusive nel caso in cui il contratto di mutuo comunichi alcuni elementi essenziali (per esempio l’oggetto del contratto, vale a dire l’importo del mutuo, le rate di restituzione e gli interessi applicati all’operazione) a titolo meramente informativo, senza chiarire se la parte comunicata a titolo informativo sia o meno giuridicamente vincolante per le parti contraenti.


( 1 ) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

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