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Document 62018CN0053

Causa C-53/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 29 gennaio 2018 — Antonio Pasquale Mastromartino / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

GU C 142 del 23.4.2018, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 142/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 29 gennaio 2018 — Antonio Pasquale Mastromartino / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Causa C-53/18)

(2018/C 142/40)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Antonio Pasquale Mastromartino

Resistente: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Questioni pregiudiziali

1)

Se la figura dell’agente collegato (tied agent) rientri nell’armonizzazione disposta dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 (1), e per quali aspetti;

2)

Se osti alla corretta applicazione della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, e in particolare degli artt. 8, 23 e 51 della stessa, nonché dei principi e delle norme dei Trattati in tema di non discriminazione, proporzionalità, libertà di prestazione dei servizi e di diritto di stabilimento, una normativa nazionale, quale quella ricavabile dall’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), e successive modificazioni, nonché dall’art. 111, comma 2 della deliberazione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa — Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari), la quale:

a)

consente di inibire «discrezionalmente» l’esercizio dell’attività di un «agente collegato» (consulente abilitato all’offerta fuori sede — ex promotore finanziario) in relazione a fatti che non implicano la perdita dell’onorabilità, per come definita dal diritto interno, e che allo stesso tempo non riguardino il rispetto delle norme attuative della direttiva;

b)

consente di inibire «discrezionalmente» e sino a un anno l’esercizio dell’attività di un «agente collegato» (consulente abilitato all’offerta fuori sede — ex promotore finanziario) in un procedimento volto a prevenire lo «strepitus» derivante dall’imputazione in un processo penale la cui durata è di norma molto superiore all’anno.


(1)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, pag. 1).


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