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Document 62018CB0130

    Causa C-130/18: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 27 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf — Germania) — flightright GmbH / Eurowings GmbH [Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Trasporto aereo — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) — Diritto a una compensazione pecuniaria in caso di annullamento di un volo — Imbarco su un volo alternativo che non consente a un passeggero di raggiungere la sua destinazione finale meno di due ore dopo l’ora di arrivo prevista per il volo annullato — Ritardo compreso tra due e tre ore]

    GU C 301 del 27.8.2018, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.8.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 301/12


    Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 27 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf — Germania) — flightright GmbH / Eurowings GmbH

    (Causa C-130/18) (1)

    ([Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) - Diritto a una compensazione pecuniaria in caso di annullamento di un volo - Imbarco su un volo alternativo che non consente a un passeggero di raggiungere la sua destinazione finale meno di due ore dopo l’ora di arrivo prevista per il volo annullato - Ritardo compreso tra due e tre ore])

    (2018/C 301/15)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Amtsgericht Düsseldorf

    Parti

    Ricorrente: flightright GmbH

    Convenuta: Eurowings GmbH

    Dispositivo

    L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), iii), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che un passeggero che sia stato informato dell’annullamento del suo volo meno di sette giorni prima della prevista ora partenza di quest’ultimo ha diritto alla compensazione pecuniaria contemplata da tale disposizione nel caso in cui il volo alternativo offerto dal vettore gli abbia consentito di raggiungere la sua destinazione finale oltre due ore dopo l’ora prevista del volo annullato, ma meno di tre ore dopo quest’ultima.


    (1)  GU C 182 del 28.05.2018.


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