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Document 62018CA0233

Causa C-233/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Brussel - Belgio) – Zubair Haqbin/Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (Rinvio pregiudiziale – Richiedenti protezione internazionale – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 20, paragrafi 4 e 5 – Gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza o comportamenti gravemente violenti – Portata del diritto degli Stati membri di stabilire le sanzioni applicabili – Minore non accompagnato – Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza)

GU C 10 del 13.1.2020, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 10/8


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Brussel - Belgio) – Zubair Haqbin/Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

(Causa C-233/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Richiedenti protezione internazionale - Direttiva 2013/33/UE - Articolo 20, paragrafi 4 e 5 - Gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza o comportamenti gravemente violenti - Portata del diritto degli Stati membri di stabilire le sanzioni applicabili - Minore non accompagnato - Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza)

(2020/C 10/09)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Brussel

Parti

Ricorrente: Zubair Haqbin

Convenuta: Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

Dispositivo

L’articolo 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, letto alla luce dell’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può prevedere, tra le sanzioni che possono essere inflitte ad un richiedente in caso di gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché di comportamenti gravemente violenti, una sanzione consistente nel revocare, seppur temporaneamente, le condizioni materiali di accoglienza, ai sensi dell’articolo 2, lettere f) e g), della menzionata direttiva, relative all’alloggio, al vitto o al vestiario, dato che avrebbe l’effetto di privare il richiedente della possibilità di soddisfare le sue esigenze più elementari. L’imposizione di altre sanzioni ai sensi del citato articolo 20, paragrafo 4, deve, in qualsiasi circostanza, rispettare le condizioni di cui al paragrafo 5 di tale articolo, in particolare quelle relative al rispetto del principio di proporzionalità e della dignità umana. Nel caso di un minore non accompagnato, dette sanzioni devono, in considerazione, segnatamente, dell’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali, essere adottate tenendo conto con particolare riguardo dell’interesse superiore del minore.


(1)  GU C 211 del 18.6.2018.


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