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Document 62018CA0002

    Causa C-2/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas - Lituania) – Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė [Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Organizzazione comune dei mercati – Latte e prodotti lattiero-caseari – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 148, paragrafo 4 – Contratto per la consegna di latte crudo – Libera negoziazione del prezzo – Lotta contro le pratiche commerciali sleali – Divieto di pagare prezzi diversi ai produttori di latte crudo appartenenti ad un gruppo costituito in base alla quantità giornaliera venduta e di ridurre il prezzo senza giustificazione]

    GU C 10 del 13.1.2020, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.1.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 10/4


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas - Lituania) – Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė

    (Causa C-2/18) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Politica agricola comune - Organizzazione comune dei mercati - Latte e prodotti lattiero-caseari - Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Articolo 148, paragrafo 4 - Contratto per la consegna di latte crudo - Libera negoziazione del prezzo - Lotta contro le pratiche commerciali sleali - Divieto di pagare prezzi diversi ai produttori di latte crudo appartenenti ad un gruppo costituito in base alla quantità giornaliera venduta e di ridurre il prezzo senza giustificazione)

    (2020/C 10/05)

    Lingua processuale: il lituano

    Giudice del rinvio

    Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

    Parti

    Ricorrente: Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė

    Con l’intervento di: Lietuvos Respublikos Seimas

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 148, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 3, paragrafo 3, punto 1, del Lietuvos Respublikos Ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas Nr. XII-1907 (legge n. XII-1907 della Repubblica di Lituania, sul divieto di pratiche sleali da parte degli operatori lituani nell’ambito della compravendita del latte crudo e della commercializzazione di prodotti lattiero-caseari), del 25 giugno 2015, come modificata dalla legge del 22 dicembre 2015, la quale, al fine di contrastare le pratiche commerciali sleali, vieta agli acquirenti di latte crudo di pagare un prezzo d’acquisto diverso a produttori che devono essere considerati appartenere ad un medesimo gruppo in considerazione della quantità giornaliera di latte crudo venduta, di composizione e qualità identiche, nonché consegnata con le medesime modalità, qualora detta normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per raggiungere detto obiettivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

    2)

    L’articolo 148, paragrafo 4, del regolamento n. 1308/2013, come modificato dal regolamento 2017/2393, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 3, paragrafo 3, punto 3, e all’articolo 5 della legge n. XII-1907 della Repubblica di Lituania sul divieto di pratiche sleali da parte degli operatori lituani nell’ambito della compravendita del latte crudo e della commercializzazione di prodotti lattiero-caseari, del 25 giugno 2015, come modificata dalla legge del 22 dicembre 2015, la quale, al fine di contrastare le pratiche commerciali sleali, vieta all’acquirente di latte crudo di ridurre, senza giustificazione, il prezzo concordato con il produttore, e subordina qualsiasi riduzione del prezzo maggiore del 3 % ad un’autorizzazione dell’autorità nazionale competente.


    (1)  GU C 104 del 19.3.2018.


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