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Document 62017TN0739

    Causa T-739/17: Ricorso proposto il 7 novembre 2017 — Euracoal e a. / Commissione

    GU C 5 del 8.1.2018, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.1.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 5/50


    Ricorso proposto il 7 novembre 2017 — Euracoal e a. / Commissione

    (Causa T-739/17)

    (2018/C 005/68)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrenti: Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) (Woluwe-Saint-Pierre, Belgio), Deutscher Braunkohlen-Industrie — Verein e.V. (Köln, Germania), Lausitz Energie Kraftwerke AG (Cottbus, Germania), Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (Zeitz, Germania), eins energie in sachsen GmbH & Co. KG (Chemnitz, Germania) (rappresentanti: W. Spieth e N. Hellermann, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione, del 31 luglio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili ([best available techniques] BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione (GU 2017, L 212, pag. 1), nella parte in cui sono adottati e stabiliti i livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni di NOx (articolo 1, allegato punto 2.1.3, tabella 3) e le emissioni di mercurio (articolo 1, allegato punto 2.1.6, tabella 7), risultanti dalla combustione di carbone e/o lignite;

    in subordine, annullare l’intera decisione di esecuzione (EU) 2017/1442, e

    condannare la Commissione europea alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali, di una disposizione di rango superiore e dei limiti dei poteri nell’ambito della votazione del Comitato all’articolo 75.

    La Commissione, nel presentare senza preavviso una modifica del progetto di decisione e nel far procedere immediatamente a una votazione avrebbe disatteso i termini perentori ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011 (2) e, di conseguenza, avrebbe violato l’obbligo che le incombe ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011, di adoperarsi in modo obiettivo ai fini di raccogliere il massimo sostegno in seno al comitato. Allo stesso tempo essa avrebbe bloccato la possibilità ai rappresentanti degli Stati membri di adottare una posizione adeguata in merito al progetto di decisione modificato e in tal modo avrebbe violato l’articolo 291, paragrafo 3, TFUE, in virtù del quale si deve garantire un effettivo controllo della Commissione da parte degli Stati membri. Inoltre la Commissione, con il suo comportamento manifestamente motivato da considerazioni tattiche, avrebbe fatto uso erroneo e abusivo della propria funzione di presidente del comitato.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali, di una disposizione di rango superiore e dei limiti dei poteri attraverso l’elaborazione della procedura viziata nel quadro del cosiddetto Processo di Siviglia.

    In base alle prescrizioni della direttiva 2010/75/EU e della decisione di esecuzione 2012/119/EU (3) della Commissione (linee guida BAT) la deduzione delle conclusioni sulle BAT deve essere effettuata conformemente a criteri tecnici. La deduzione di cui trattasi dovrebbe seguire un principio di tecnicità, il che esclude che considerazioni politiche originarie possano essere prese in considerazione in fase di determinazione di dette conclusioni. Tali requisiti sono stati violati nella presente fattispecie.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione di una disposizione di rango superiore e dei limiti dei poteri alla luce del contenuto delle conclusioni BAT impugnate.

    Le determinazioni di merito, in particolare le BAT associate al livello di emissione di NOx e di mercurio, violerebbero in modo fondamentale il principio della disponibilità tecnico-economica che emerge direttamente dalla direttiva 2010/75/UE, imponendo così in modo sproporzionato la conoscenza della disciplina ai gestori coinvolti.

    Ne risulta inevitabilmente l’impressione che l’adozione della normativa impugnata si fondi su considerazioni politiche, le quali sarebbero vietate nell’ambito dell’elaborazione delle conclusioni BAT. Agendo in tali termini, la Commissione ha nuovamente abusato della sua posizione e ha travalicato le proprie competenze.


    (1)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU 2010, L 334, pag. 17).

    (2)  Regolamento UE n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU 2001, L 55, pag. 13).

    (3)  Decisione di esecuzione della Commissione del 10/02/2010 che stabilisce le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di dati e l’elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e l’assicurazione della loro qualità di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2012) 613] (GU 2012, L 63, pag. 1).


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