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Document 62017TA0325

    Causa T-325/17: Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Koninklijke Luchtvaart Maatschappij / Commissione [«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Infrazione unica e continuata – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche – Proporzionalità – Competenza estesa al merito»]

    GU C 207 del 23.5.2022, p. 21–21 (GA)
    GU C 207 del 23.5.2022, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.5.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 207/24


    Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Koninklijke Luchtvaart Maatschappij / Commissione

    (Causa T-325/17) (1)

    («Concorrenza - Intese - Mercato del trasporto aereo di merci - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo - Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) - Scambio di informazioni - Competenza territoriale della Commissione - Infrazione unica e continuata - Parità di trattamento - Obbligo di motivazione - Importo dell’ammenda - Valore delle vendite - Gravità dell’infrazione - Circostanze attenuanti - Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche - Proporzionalità - Competenza estesa al merito»)

    (2022/C 207/32)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Amstelveen, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Smeets, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes e C. Vollrath, agenti, assistiti da B. Doherty, barrister)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’Accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo), nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, in subordine, all’annullamento parziale di tale decisione nonché alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La Commissione europea sopporterà un terzo delle proprie spese.

    3)

    La Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV sopporterà le proprie spese nonché due terzi delle spese della Commissione.


    (1)  GU C 239 del 24.7.2017.


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