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Document 62017CA0105

Causa C-105/17: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Komisia za zashtita na potrebitelite / Evelina Kamenova (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 2005/29/CE — Articolo 2, lettere b) e d) — Direttiva 2011/83/UE — Articolo 2, punto 2 — Nozioni di «professionista» e di «pratiche commerciali»)

GU C 436 del 3.12.2018, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 436/9


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Komisia za zashtita na potrebitelite / Evelina Kamenova

(Causa C-105/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2005/29/CE - Articolo 2, lettere b) e d) - Direttiva 2011/83/UE - Articolo 2, punto 2 - Nozioni di «professionista» e di «pratiche commerciali»))

(2018/C 436/09)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti

Ricorrente: Komisia za zashtita na potrebitelite

Convenuta: Evelina Kamenova

con l’intervento di: Okrazhna prokuratura — Varna

Dispositivo

L’articolo 2, lettere b) e d), della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), e l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio devono essere interpretati nel senso che una persona fisica che pubblica su un sito Internet, contemporaneamente, un certo numero di annunci per la vendita di beni nuovi e d’occasione, quale la convenuta nel procedimento principale, può essere qualificata come «professionista», e una siffatta attività può costituire una «pratica commerciale», soltanto qualora tale persona agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie.


(1)  GU C 144 dell’8.5.2017.


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