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Document 62017CA0028

Causa C-28/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — NN A/S / Skatteministeriet (Rinvio pregiudiziale — Articolo 49 TFUE — Imposta sulle società — Normativa fiscale nazionale che subordina il trasferimento delle perdite subite da una stabile organizzazione, situata nel territorio nazionale, di una società con sede in un altro Stato membro, a una società residente facente parte dello stesso gruppo, ad una condizione connessa all’impossibilità di utilizzare le perdite ai fini di un’imposta estera)

GU C 301 del 27.8.2018, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — NN A/S / Skatteministeriet

(Causa C-28/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 49 TFUE - Imposta sulle società - Normativa fiscale nazionale che subordina il trasferimento delle perdite subite da una stabile organizzazione, situata nel territorio nazionale, di una società con sede in un altro Stato membro, a una società residente facente parte dello stesso gruppo, ad una condizione connessa all’impossibilità di utilizzare le perdite ai fini di un’imposta estera))

(2018/C 301/06)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: NN A/S

Convenuto: Skatteministeriet

Dispositivo

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale in forza della quale le società residenti di un gruppo sono autorizzate a dedurre dal loro risultato consolidato le perdite di una stabile organizzazione residente di una società controllata non residente di tale gruppo soltanto nel caso in cui le norme applicabili nello Stato membro dove detta società controllata ha la sede non consentano di dedurre tali perdite dal risultato di quest’ultima, quando l’applicazione di tale normativa è combinata a quella di una convenzione volta a prevenire la doppia imposizione che autorizza, in quest’ultimo Stato membro, la detrazione dall’imposta sul reddito dovuta dalla società controllata di un importo corrispondente all’imposta sul reddito pagata, nello Stato membro nel cui territorio tale stabile organizzazione è situata, in relazione all’attività di quest’ultima. Tuttavia, l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una siffatta normativa se la sua applicazione abbia l’effetto di privare detto gruppo di ogni possibilità effettiva di deduzione di dette perdite dal suo risultato consolidato, allorché un’imputazione delle stesse perdite al risultato di detta società controllata è impossibile nello Stato membro nel cui territorio quest’ultima ha la sede, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 121 del 18.4.2017.


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