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Document 62016TN0677

Causa T-677/16: Ricorso proposto il 22 settembre 2016 — Bowles/BCE

GU C 419 del 14.11.2016, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/54


Ricorso proposto il 22 settembre 2016 — Bowles/BCE

(Causa T-677/16)

(2016/C 419/71)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Carlos Bowles (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Convenuta: BCE

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

Pertanto:

annullare la decisione del CSO, adottata il 29 febbraio 2016 su delega del direttorio e comunicata al personale l’11 marzo 2016, di escludere il ricorrente dall’esercizio dell’ASA per l’anno 2016;

annullare la decisione di rigetto del ricorso speciale datata 5 luglio 2016 e ricevuta il 13 luglio 2016;

disporre di risarcimento del danno materiale subito dal ricorrente e consistente nella perdita dell’opportunità di ottenere un ASA nel 2016, per l’importo di EUR 49 102;

disporre la compensazione del pregiudizio morale del ricorrente valutato ex aequo et bono a EUR 15 000;

ordinare la condanna della convenuta all’integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, degli articoli 12 e 21 della Carta dei diritti fondamentali (la «Carta»), nonché dell’articolo 51 delle condizioni di impiego degli agenti della BCE («condizioni di impiego»), del diritto alla carriera e alla promozione e del principio di certezza del diritto.

La parte ricorrente considera che la sentenza emessa dal Tribunale della funzione pubblica («TFP») il 15 dicembre 2015, nella causa F-94/14, Bowles/BCE, non sia stata ancora eseguita dalla BCE fino ad oggi. In particolare, la circolare n. 1/2011, relativa agli aumenti salariali aggiuntivi («ASA»), dichiarata illegittima dal TFP, non è stata revocata né modificata.

Essa considera del pari che, in assenza di modifica legislativa, i rappresentanti del personale che beneficiano di una dispensa dal lavoro totale sostanziale si trovano nuovamente in una situazione in cui si vedono privati di una possibilità di progressione salariale e di carriera, in contrasto con il resto del personale della BCE.

La parte ricorrente ritiene poi che la propria esclusione dall’esercizio comparativo in base al quale la BCE adotta la decisione di concedere l’ASA, ne pregiudica la legittimità e che detta esclusione, che è in pratica definitiva, la svantaggia manifestamente e la discrimina in ragione della sua qualità di rappresentante del personale a tempo pieno.

2.

Secondo motivo, vertente sull’incompetenza del Chief Services Officer («CSO») a decidere di non attenersi al procedimento previsto dalla circolare n. 1/2011 nei confronti della parte ricorrente.

La parte ricorrente considera che, fatta eccezione per la competenza di decidere quali saranno le persone che riceveranno l’ASA, nessun’altra competenza in materia di ASA è stata delegata dal direttorio della BCE al CSO, cioè neppure quella di modificare la circolare n. 1/2011 per escludere taluni agenti dalla sua applicazione.

Di conseguenza, il CSO non sarebbe stato competente a decidere di non applicare la circolare n. 1/2011 alla parte ricorrente, allorché essa avrebbe dovuto esserle applicata qualora il CSO avesse agito secondo i poteri ad esso delegati dal direttorio.

3.

Terzo motivo, vertente sulla mancata consultazione del Comitato del Personale, in violazione dell’articolo 27 della Carta e degli articoli 48 e 49 delle condizioni di impiego.

La parte ricorrente considera infine che, anche se la decisione del CSO dovesse essere considerata come una decisione di modifica della circolare n. 1/2011, tale decisione non è stata oggetto di previa consultazione da parte del comitato del personale. Poiché tale consultazione è segnatamente richiesta anteriormente a qualsiasi modifica arrecata alla circolare n. 1/2011, la BCE avrebbe pertanto dovuto effettuarla riguardo a tale modifica.


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