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Document 62016TN0458

Causa T-458/16: Ricorso proposto il 28 luglio 2016 — Acquafarm/Commissione

GU C 419 del 14.11.2016, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/47


Ricorso proposto il 28 luglio 2016 — Acquafarm/Commissione

(Causa T-458/16)

(2016/C 419/63)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Acquafarm, SL (Huelva, Spagna) (rappresentante: A. Pérez Moreno, abogado)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia riconoscerle il risarcimento dei danni scaturenti dalla mancanza di coordinamento degli atti amministrativi riguardanti in relazione all’impianto di acquacoltura, con sede a Gibraleón (Huelva), che ha determinato un grave pregiudizio del legittimo affidamento maturato rispetto a tale azienda, in quanto le sono riconosciuti aiuti per l’esecuzione di un progetto di acquacoltura, che al contempo l’Unione europea rende irrealizzabile vietando l’esportazione della specie per il cui allevamento l’impianto è stato creato.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa è un’impresa operante nella ricerca, innovazione e sviluppo industriale nel settore dell’acquacoltura, istituita nel 2004 ai fini dell’esecuzione di un progetto produttivo di acquacoltura destinata all’allevamento e commercializzazione di crostacei Cherax Cuadricarinatus (Aragosta Australiana di acqua dolce). Tale progetto ha ricevuto un corrispondente aiuto dell’Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca (GU 2007, L 120, pag. 1).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere l’articolo 340 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in virtù del richiamo ivi contenuto, il diritto spagnolo sulla responsabilità amministrativa, ai sensi degli articoli 106 della costituzione e 139 e seguenti della Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (legge del 26 novembre 1992, n. 30/92, sul regime giuridico delle amministrazioni pubbliche e sul procedimento amministrativo comune).

A tal riguardo, la ricorrente fornisce le precisazioni che seguono.

Gli aiuti ricevuti sono stati destinati alle opere relative all’impresa di acquacoltura, non essendosi mai frapposti impedimenti né all’esecuzione del progetto realizzato con i suddetti aiuti, né agli investimenti effettuati.

Mentre il progetto si trovava in fase di esecuzione definitiva, l’impresa ha ricevuto dall’Australia una comunicazione a termini della quale non era possibile importare la suddetta specie nell’Unione europea, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU 2008, L 333, pag. 41).

In tali circostanze, i danni subiti dall’impresa sono molteplici, come si dimostra mediante le prove apportate, e raggiungono un totale di cinque milioni di euro.


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