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Document 62016CN0669

    Causa C-669/16: Ricorso proposto il 23 dicembre 2016 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

    GU C 63 del 27.2.2017, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 63/18


    Ricorso proposto il 23 dicembre 2016 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

    (Causa C-669/16)

    (2017/C 063/26)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Norris-Usher, C. Hermes, agenti)

    Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

    Conclusioni della ricorrente

    dichiarare che, avendo omesso di designare siti per la protezione delle specie phocoena phocoena (marsuino), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha violato gli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato II e dell’allegato III della direttiva 92/43/CEE (1) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

    dichiarare che, avendo in tal modo omesso di contribuire alla creazione di una rete Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio degli habitat della specie marsuino (phocoena phocoena), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha altresì violato gli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della medesima direttiva;

    condannare Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Il marsuino (phocoena phocoena) è una specie di cetaceo marino inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva «habitat» come specie di interesse comunitario che richiede la designazione di zone speciali di conservazione. Una popolazione significativa di tale specie all’interno dell’Unione europea è ospitata in acque marittime sulle quali il Regno Unito esercita i propri poteri sovrani.

    Ai sensi degli articoli 3, paragrafo 2, e 4, paragrafo 1, nonché degli allegati II e III della direttiva «habitat», gli Stati membri che ospitano nelle proprie acque marittime il marsuino devono proporre siti per la loro protezione e, in tal modo, contribuire alla creazione della rete Natura 2000. Ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia, l’elenco dei siti proposti dev’essere esaustivo.

    Il Regno Unito non ha proposto un numero sufficiente di siti per quanto riguarda il marsuino.


    (1)  GU 1992, L 206, pag. 7.


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