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Document 62016CN0621
Case C-621/16 P: Appeal brought on 25 November 2016 by the European Commission against the judgment of the General Court (Eighth Chamber) in Joined Cases T-353/14 and T-17/15, Italy v Commission)
Causa C-621/16 P: Impugnazione proposta il 25 novembre 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione), nelle cause riunite T-353/14 e T-17/15, Italia/Commissione
Causa C-621/16 P: Impugnazione proposta il 25 novembre 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione), nelle cause riunite T-353/14 e T-17/15, Italia/Commissione
GU C 46 del 13.2.2017, p. 16–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 46/16 |
Impugnazione proposta il 25 novembre 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione), nelle cause riunite T-353/14 e T-17/15, Italia/Commissione
(Causa C-621/16 P)
(2017/C 046/18)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e G. Gattinara, agenti)
Altre parti nel procedimento: Repubblica italiana, Repubblica di Lituania
Conclusioni
La Commissione chiede che la Corte di giustizia voglia:
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annullare la sentenza impugnata; |
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ove la Corte ritenga che lo stato degli atti lo consenta, respingere il ricorso in primo grado come infondato; |
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condannare la Repubblica italiana alle spese del presente giudizio e a quelle del giudizio di primo grado; |
— |
condannare la Repubblica di Lituania a sopportare le proprie spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della propria impugnazione, la Commissione fa valere quattro motivi: 1) errore di diritto nell'interpretazione della natura giuridica delle «Disposizioni generali» applicabili ai concorsi ed errore di diritto nell'interpretazione dell'art. 7, par. 1, dell'allegato III dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (lo «Statuto») con conseguente erroneità della motivazione; 2) errore di diritto e violazione dell'obbligo di motivazione nell'interpretazione dell'art. 1 quinquies dello Statuto; 3) errori di diritto nell'interpretazione (peraltro contraddittoria) dell'art. 28 f dello Statuto e nell'interpretazione dei criteri relativi al controllo giurisdizionale del Tribunale; 4) errore di diritto nell'interpretazione dell'art. 2 del regolamento n. 1/58 (GUCE 17 del 6 ottobre 1958 p. 385).
1. |
Il primo motivo si divide in quattro parti. Con la prima parte, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nell'interpretazione della natura giuridica delle «Disposizioni generali» applicabili ai concorsi generali (GUUE 2014 C 60 A/1), posto che, secondo la Commissione, dette Disposizioni stabilivano degli obblighi nuovi e specifici per lo svolgimento della procedura di concorso, obblighi che i bandi impugnati non modificavano. Con la seconda parte del primo motivo, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nell'interpretazione dell'art. 7, par. 1, dell'allegato III dello Statuto nel senso che l'EPSO non avrebbe il potere regolamentare per dettare norme generali e astratte sul regime linguistico dei concorsi che organizza. Secondo la Commissione, EPSO dispone di tale potere. A tale riguardo, la Commissione fa anche valere una violazione dell'obbligo di motivazione, nella misura in cui, al punto 57 della sentenza impugnata, in fine, il Tribunale si contraddice, ritenendo che EPSO abbia comunque il potere di valutare le necessità, anche linguistiche, delle singole istituzioni nell'organizzazione dei diversi concorsi. Con la terza parte del primo motivo, la Commissione considera che il Tribunale ha ritenuto, a torto, che le Disposizioni fossero dei meri atti volti ad annunciare i criteri per la scelta della seconda lingua nelle procedure di concorso organizzate dall'EPSO, posto che tali Disposizioni stabilivano invece, con efficacia vincolante, i criteri che giustificavano tale scelta. Con la quarta parte del primo motivo, infine, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia erroneamente interpretato la natura e il contenuto dei bandi impugnati nel senso che, sul punto del regime linguistico, i bandi fossero fonte di obblighi nuovi e specifici, commettendo cosi anche una violazione dell'obbligo di motivazione nel rigetto dell'eccezione d'irricevibilità, presentata dalla Commissione; in tal senso, secondo la Commissione, i bandi impugnati erano degli atti aventi contenuto meramente confermativo di quanto stabilito nelle Disposizioni generali. |
2. |
Il secondo motivo si divide in due parti. Con la prima parte, la Commissione fa valere un errore di diritto nell'interpretazione dell'art. 1 quinquies dello Statuto, ai sensi del quale una limitazione nella scelta della seconda lingua non è necessariamente una discriminazione, ma può essere giustificata alla luce di un obiettivo generale, come l'interesse del servizio nell'ambito della politica del personale. Con la seconda parte, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia commesso una violazione dell'obbligo di motivazione poiché, nella ricerca di una giustificazione al limite della scelta della seconda lingua, nella sentenza impugnata il Tribunale si limita esclusivamente a prendere in considerazione i bandi di concorso, mentre avrebbe dovuto prendere in considerazione anche le DG e il loro contenuto. |
3. |
Il terzo motivo si divide in tre parti. Con la prima parte, la Commissione considera che il Tribunale non potesse ritenere, senza interpretare erroneamente l'art. 28 f dello Statuto, che i requisiti di capacità linguistica non facessero parte della competenza dei candidati di cui all'art. 27 dello Statuto. Con la seconda parte, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia erroneamente definito il parametro del proprio controllo giurisdizionale, che si sarebbe dovuto limitare ad una valutazione dell'errore manifesto di valutazione o del trattamento arbitrario. Con la terza parte, la Commissione argomenta che il Tribunale ha oltrepassato i limiti del proprio sindacato, procedendo a una valutazione di merito sulla scelta di non introdurre, oltre alle tre lingue indicate nei bandi di gara (inglese, francese e tedesco), anche altre lingue e sostituendosi, di conseguenza, all'amministrazione. |
4. |
Con il quarto motivo d'impugnazione, la Commissione considera che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nell'interpretazione dell'art. 2 del regolamento n. 1/58 poiché ha ritenuto che le comunicazioni tra EPSO e i candidati rientrassero nel campo di applicazione di tale disposizione, con esclusione di qualsiasi possibilità di limitare la scelta della seconda lingua. Ed invece, la possibilità di apporre un limite del genere deriva, secondo la Commissione, dall'art. 1 quinquies, parr. 5 e 6 dello Statuto, al quale anche i candidati ad una procedura di concorso sono soggetti. |