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Document 62016CN0384

    Causa C-384/16 P: Impugnazione proposta l’11 luglio 2016 dalla European Union Copper Task Force avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 27 aprile 2016, causa T-310/15, European Union Copper Task Force/Commissione europea

    GU C 314 del 29.8.2016, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.8.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 314/15


    Impugnazione proposta l’11 luglio 2016 dalla European Union Copper Task Force avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 27 aprile 2016, causa T-310/15, European Union Copper Task Force/Commissione europea

    (Causa C-384/16 P)

    (2016/C 314/21)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: European Union Copper Task Force (rappresentanti: C. Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas, C. Vila Gisbert, abogadas)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare l’ordinanza della Terza Sezione del Tribunale dell’Unione europea del 27 aprile 2016, causa T-310/15, European Union Copper Task Force/Commissione europea;

    dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento proposto dalla European Copper Task Force avverso il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/408 della Commissione;

    rinviare la causa dinanzi al Tribunale dell’Unione europea ai fini della sentenza;

    condannare la Commissione europea alle spese derivanti da tali procedimenti.

    Motivi e principali argomenti

    1.

    Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che il regolamento di esecuzione 2015/408 (1) è un atto regolamentare che comporta misure di esecuzione, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

    2.

    Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che il rigetto del ricorso dell’EUCuTF non avrebbe compromesso il suo diritto e il diritto dei suoi membri a una tutela giurisdizionale effettiva.

    3.

    Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che l’EUCuTF e i suoi membri non erano individualmente interessati dal regolamento di esecuzione 2015/408.


    (1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell' 11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione. GU 2015 L 67, pag. 18.


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