This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62016CA0578
Case C-578/16 PPU: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 16 February 2017 (request for a preliminary ruling from the Vrhovno sodišče Republika Slovenija — Slovenia) — C.K., H.F., A.S. v Republika Slovenija (Reference for a preliminary ruling — Area of freedom, security and justice — Borders, asylum and immigration — Dublin system — Regulation (EU) No 604/2013 — Article 4 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union — Inhuman or degrading treatment — Transfer of a seriously ill asylum seeker to the State responsible for examining his application — No substantial grounds for believing that there are proven systemic flaws in that Member State — Obligations imposed on the Member State having to carry out the transfer)
Causa C-578/16 PPU: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — C. K., H. F., A. S./Republika Slovenija (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia — Frontiere, asilo e immigrazione — Sistema di Dublino — Regolamento (UE) n. 604/2013 — Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Trattamenti inumani o degradanti — Trasferimento di un richiedente asilo gravemente malato verso lo Stato competente per l’esame della sua domanda — Assenza di ragioni serie di ritenere che sussistano carenze sistemiche accertate in tale Stato membro — Obblighi imposti allo Stato membro che deve procedere al trasferimento)
Causa C-578/16 PPU: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — C. K., H. F., A. S./Republika Slovenija (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia — Frontiere, asilo e immigrazione — Sistema di Dublino — Regolamento (UE) n. 604/2013 — Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Trattamenti inumani o degradanti — Trasferimento di un richiedente asilo gravemente malato verso lo Stato competente per l’esame della sua domanda — Assenza di ragioni serie di ritenere che sussistano carenze sistemiche accertate in tale Stato membro — Obblighi imposti allo Stato membro che deve procedere al trasferimento)
GU C 112 del 10.4.2017, p. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/11 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — C. K., H. F., A. S./Republika Slovenija
(Causa C-578/16 PPU) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia - Frontiere, asilo e immigrazione - Sistema di Dublino - Regolamento (UE) n. 604/2013 - Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Trattamenti inumani o degradanti - Trasferimento di un richiedente asilo gravemente malato verso lo Stato competente per l’esame della sua domanda - Assenza di ragioni serie di ritenere che sussistano carenze sistemiche accertate in tale Stato membro - Obblighi imposti allo Stato membro che deve procedere al trasferimento))
(2017/C 112/16)
Lingua processuale: lo sloveno
Giudice del rinvio
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: C. K., H. F., A. S.
Resistente: Republika Slovenija
Dispositivo
1) |
L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, va interpretato nel senso che la questione dell’applicazione, da parte di uno Stato membro, della «clausola discrezionale» prevista da tale disposizione non ricade nel contesto del solo diritto nazionale e dell’interpretazione che ne compie il giudice costituzionale di detto Stato membro, ma costituisce una questione di interpretazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 267 TFUE. |
2) |
L’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea va interpretato nel senso che:
|
L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, letto alla luce dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non può essere interpretato nel senso che obbliga tale Stato membro, in circostanze come quelle oggetto della causa principale, ad applicare detta clausola.