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Document 62016CA0390

Causa C-390/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szombathelyi Törvényszék — Ungheria) — procedimento a carico di Dániel Bertold Lada (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2008/675/GAI — Considerazione, in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale, di una decisione di condanna precedentemente pronunciata in un altro Stato membro — Procedimento speciale di riconoscimento di una condanna penale pronunciata in un altro Stato membro — Riesame e riqualificazione giuridica della decisione anteriore — Principio del reciproco riconoscimento — Articolo 82, paragrafo 1, TFUE)

GU C 301 del 27.8.2018, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/2


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szombathelyi Törvényszék — Ungheria) — procedimento a carico di Dániel Bertold Lada

(Causa C-390/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2008/675/GAI - Considerazione, in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale, di una decisione di condanna precedentemente pronunciata in un altro Stato membro - Procedimento speciale di riconoscimento di una condanna penale pronunciata in un altro Stato membro - Riesame e riqualificazione giuridica della decisione anteriore - Principio del reciproco riconoscimento - Articolo 82, paragrafo 1, TFUE))

(2018/C 301/02)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Szombathelyi Törvényszék

Parte nel procedimento principale

Dániel Bertold Lada

Dispositivo

La decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, letta alla luce dell’articolo 82 TFUE, deve essere interpretata nel senso che osta a che la considerazione in uno Stato membro, in occasione di un nuovo procedimento penale nei confronti di una persona, di una decisione di condanna penale definitiva precedentemente emessa dal giudice di un altro Stato membro nei confronti della stessa persona per fatti diversi, sia sottoposta ad un procedimento speciale di previo riconoscimento, come quello di cui al procedimento principale, da parte dei giudici di tale primo Stato membro.


(1)  GU C 350 del 26.9.2016.


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