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Document 62016CA0316

Cause riunite C-316/16 e C-424/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 aprile 2018 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Supreme Court of the United Kingdom — Germania, Regno Unito) — B/ Land Baden-Württemberg (C-316/16), Secretary of State for the Home Department / Franco Vomero (C-424/16) (Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell’Unione europea — Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 28, paragrafo 3, lettera a) — Protezione rafforzata contro l’allontanamento — Presupposti — Diritto di soggiorno permanente — Soggiorno nello Stato membro ospitante nei dieci anni precedenti la decisione di allontanamento dal territorio dello Stato membro interessato — Periodo di detenzione — Conseguenze sulla continuità del soggiorno di dieci anni — Rapporto con la valutazione complessiva di un legame di integrazione — Momento in cui avviene detta valutazione e criteri da prendere in considerazione in tale sede)

GU C 200 del 11.6.2018, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201805250071897482018/C 200/043162016CJC20020180611IT01ITINFO_JUDICIAL201804174521

Cause riunite C-316/16 e C-424/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 aprile 2018 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Supreme Court of the United Kingdom — Germania, Regno Unito) — B/ Land Baden-Württemberg (C-316/16), Secretary of State for the Home Department / Franco Vomero (C-424/16) (Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell’Unione europea — Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 28, paragrafo 3, lettera a) — Protezione rafforzata contro l’allontanamento — Presupposti — Diritto di soggiorno permanente — Soggiorno nello Stato membro ospitante nei dieci anni precedenti la decisione di allontanamento dal territorio dello Stato membro interessato — Periodo di detenzione — Conseguenze sulla continuità del soggiorno di dieci anni — Rapporto con la valutazione complessiva di un legame di integrazione — Momento in cui avviene detta valutazione e criteri da prendere in considerazione in tale sede)

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C2002018IT410120180417IT00044152

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 aprile 2018 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Supreme Court of the United Kingdom — Germania, Regno Unito) — B/ Land Baden-Württemberg (C-316/16), Secretary of State for the Home Department / Franco Vomero (C-424/16)

(Cause riunite C-316/16 e C-424/16) ( 1 )

«(Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell’Unione europea — Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 28, paragrafo 3, lettera a) — Protezione rafforzata contro l’allontanamento — Presupposti — Diritto di soggiorno permanente — Soggiorno nello Stato membro ospitante nei dieci anni precedenti la decisione di allontanamento dal territorio dello Stato membro interessato — Periodo di detenzione — Conseguenze sulla continuità del soggiorno di dieci anni — Rapporto con la valutazione complessiva di un legame di integrazione — Momento in cui avviene detta valutazione e criteri da prendere in considerazione in tale sede)»

2018/C 200/04Lingua processuale: il tedesco e l'inglese

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrenti: B (C-316/16), Secretary of State for the Home Department (C-424/16)

Convenuti: Land Baden-Württemberg (C-316/16), Franco Vomero (C-424/16)

Dispositivo

1)

L’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che il beneficio della protezione contro l’allontanamento dal territorio prevista in detta disposizione è subordinato alla condizione che l’interessato disponga di un diritto di soggiorno permanente ai sensi dell’articolo 16 e dell’articolo 28, paragrafo 2, della stessa direttiva.

2)

L’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un cittadino dell’Unione che sconta una pena privativa della libertà e nei cui confronti è stata adottata una decisione di allontanamento, la condizione di aver «soggiornato nello Stato membro ospitante i precedenti dieci anni», sancita in tale disposizione, può essere soddisfatta purché una valutazione complessiva della situazione dell’interessato, che tenga conto di tutti gli aspetti rilevanti, induca a concludere che, nonostante detta detenzione, i legami di integrazione che uniscono l’interessato allo Stato membro ospitante non siano stati rotti. Tra questi aspetti si annoverano, in particolare, la forza dei legami di integrazione creati con lo Stato membro ospitante prima che l’interessato fosse posto in stato di detenzione, la natura del reato che ha giustificato il periodo di detenzione scontato e le circostanze in cui è stato commesso nonché la condotta dell’interessato durante il periodo di detenzione.

3)

L’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che la questione se una persona soddisfi la condizione di aver «soggiornato nello Stato membro ospitante i precedenti dieci anni», ai sensi della suddetta disposizione, deve essere valutata alla data in cui viene adottata la decisione iniziale di allontanamento.


( 1 ) GU C 343 del 19.9.2016

GU C 350 del 26.9.2016.

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