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Document 62016CA0297

Causa C-297/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1° marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti — Romania) — Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO) / Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2006/123/CE — Servizi nel mercato interno — Normativa nazionale che riserva ai soli veterinari il diritto di vendere al dettaglio e utilizzare i prodotti biologici, gli antiparassitari nonché i medicinali veterinari — Libertà di stabilimento — Requisito secondo il quale il capitale degli stabilimenti di distribuzione al dettaglio di medicinali veterinari deve essere detenuto esclusivamente da veterinari — Tutela della sanità pubblica — Proporzionalità)

GU C 142 del 23.4.2018, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 142/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1o marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti — Romania) — Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO) / Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

(Causa C-297/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2006/123/CE - Servizi nel mercato interno - Normativa nazionale che riserva ai soli veterinari il diritto di vendere al dettaglio e utilizzare i prodotti biologici, gli antiparassitari nonché i medicinali veterinari - Libertà di stabilimento - Requisito secondo il quale il capitale degli stabilimenti di distribuzione al dettaglio di medicinali veterinari deve essere detenuto esclusivamente da veterinari - Tutela della sanità pubblica - Proporzionalità))

(2018/C 142/04)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bucureşti

Parti

Ricorrente: Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO)

Convenuta: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

Dispositivo

1)

L’articolo 15 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che preveda, a favore dei veterinari, l’esclusiva del commercio al dettaglio e dell’utilizzo dei prodotti biologici, dei prodotti antiparassitari ad uso speciale e dei medicinali ad uso veterinario.

2)

L’articolo 15 della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale il capitale sociale degli stabilimenti che commercializzano al dettaglio medicinali veterinari dev’essere detenuto esclusivamente da uno o più veterinari.


(1)  GU C 314 del 29.8.2016.


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