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Document 62015CN0586

Causa C-586/15 P: Impugnazione proposta il 12 novembre 2015 dalla Lotte Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 settembre 2015, causa T-483/12, Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

GU C 59 del 15.2.2016, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 59/2


Impugnazione proposta il 12 novembre 2015 dalla Lotte Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 settembre 2015, causa T-483/12, Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-586/15 P)

(2016/C 059/02)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Lotte Co. Ltd (rappresentante: M. Knitter, Rechtsanwältin)

Altre parti nel procedimento: Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH, Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 settembre 2015 (T-483/12) e respingere la domanda giudiziale proposta avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno del 3 settembre 2012 (procedimento R 2103/2010-4);

in subordine, rinviare la causa al Tribunale, previo annullamento della sua impugnata sentenza;

condannare la ricorrente di primo grado (Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH) alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente lamenta una violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (in prosieguo: il «regolamento n. 207/2009»). Essa prospetta, in concreto, tre errori di diritto.

1)

La ricorrente sostiene che sarebbero stati applicati criteri errati per stabilire se se il marchio posto a fondamento dell’opposizione fosse stato legittimamente utilizzato in concreto in una forma differente rispetto a quella in cui esso era stato registrato, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. A tale riguardo, la ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto là dove ha valutato sulla scorta dei criteri per l’accertamento del rischio di confusione gli elementi distintivi del marchio su cui si fonda l’opposizione. A suo avviso, la circostanza — avente rilievo determinante per l’accertamento del rischio di confusione — che taluni elementi del marchio contraddistinguano quest’ultimo o siano in esso predominanti non può assurgere parimenti a criterio per valutare l’ammissibilità di un uso del marchio in forma differente da quella oggetto di registrazione. In tale contesto non si tratterebbe di accertare l’esistenza di un rischio di confusione, bensì occorrerebbe stabilire se la forma in cui il marchio registrato viene utilizzato si differenzi in misura così trascurabile da permettere di considerare entrambi i segni come complessivamente equivalenti.

2.

Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di considerare tutte le circostanze rilevanti al fine di determinare gli elementi distintivi del marchio su cui si fonda l’opposizione. Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto riprendendo i criteri della commissione di ricorso, senza esaminare esso stesso i singoli e numerosi elementi del marchio complesso su cui si fonda l’opposizione.

3.

Ad avviso della ricorrente, vi sono contraddizioni ed errori logici nella motivazione del Tribunale circa la determinazione della forma di utilizzo. A suo dire, è pur vero che il Tribunale ha dichiarato che, perché possa ravvisarsi un’utilizzazione del marchio idonea a mantenere i diritti derivanti dalla registrazione, il segno utilizzato deve differire solo «per elementi trascurabili» dalla forma in cui è registrato e che il segno utilizzato e il marchio registrato devono essere considerati «complessivamente equivalenti». Tuttavia, nell’applicazione di tali criteri di valutazione, il Tribunale sarebbe incorso in contraddizioni ed errori logici. Inoltre, il Tribunale avrebbe esaminato in modo acritico se i tre elementi da esso considerati distintivi fossero presenti nella forma del marchio utilizzata. Sulla base di tali criteri, il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente un utilizzo idoneo al mantenimento dei diritti derivanti dalla registrazione e avrebbe in tal modo omesso di considerare che, nella forma del marchio utilizzata, erano stati aggiunti numerosi nuovi elementi, ragion per cui il segno utilizzato e il marchio registrato non avrebbero più potuto essere considerati «complessivamente equivalenti».


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