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Document 62015CN0309
Case C-309/15 P: Appeal brought on 18 June 2015 by Real Express Srl against the order of the General Court (Ninth Chamber) delivered on 21 April 2015 in Case T-580/13: Real Express Srl v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
Causa C-309/15 P: Impugnazione proposta il 18 giugno 2015 dalla Real Express Srl avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 21 aprile 2015, causa T-580/13, Real Express Srl/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Causa C-309/15 P: Impugnazione proposta il 18 giugno 2015 dalla Real Express Srl avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 21 aprile 2015, causa T-580/13, Real Express Srl/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
GU C 398 del 30.11.2015, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 398/12 |
Impugnazione proposta il 18 giugno 2015 dalla Real Express Srl avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 21 aprile 2015, causa T-580/13, Real Express Srl/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-309/15 P)
(2015/C 398/15)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Real Express Srl (rappresentante: C. Anitoae, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare l’ordinanza impugnata del Tribunale, del 21 aprile 2015, causa T-580/13; |
— |
esercitare la sua competenza estesa al merito e, sulla base degli elementi di cui essa dispone, accogliere il ricorso della Real Express Srl avverso la decisione della quarta commissione di ricorso, del 16 settembre 2013, nel procedimento R 1519/2012-4, o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale ai fini del suo riesame; |
— |
condannare l’UAMI e l’interveniente alle spese della ricorrente, sia in primo grado che in grado di appello. |
Motivi e principali argomenti
1. |
Nell’emettere la sua ordinanza, il Tribunale ha ritenuto che tutti gli argomenti della ricorrente fossero ammissibili, ad eccezione di quelli di cui ai punti 23 e 25 del ricorso, nei quali era sostenuto che l’interveniente aveva agito in mala fede nel registrare un marchio comunitario REAL identico, per classi identiche, a quello che le ricorrenti avevano chiesto di vietare a motivo dei loro diritti anteriori in Romania. Alla quarta commissione di ricorso sono stati forniti i certificati del Tribunale rilevanti. Il Tribunale non ha tenuto in considerazione gli obblighi della commissione di ricorso conformemente all’articolo 63, paragrafo 2, e all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (1). |
2. |
Ai punti 38 e 39 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale non ha applicato correttamente le regole 15, paragrafo 2, lettera h), sub iii), e 17, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 2868/1995 della Commissione (2) nonché gli articoli 75 e 78, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009. Ai punti 41 e 42 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale non ha applicato correttamente l’articolo 80, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, le regole 53 e 53 bis del regolamento n. 2868/1995 e non ha tenuto in considerazione il paragrafo 5 della pagina 4 della comunicazione n. 11/98 del Presidente dell’Ufficio di cui alle Direttive concernenti l’esame effettuato presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) sui marchi comunitari, Parte A, Disposizioni generali, Sezione 6, Revoca di decisioni, cancellazione di iscrizioni nel registro e correzione di errori. Ai paragrafi 43, 44 e 45 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale non ha correttamente applicato l’articolo 63, paragrafo 2, e l’articolo 64 del regolamento n. 207/2009 e, dunque, non ha riconosciuto che la commissione di ricorso ha violato i principi della certezza del diritto e dell’economia processuale e l’obiettivo del procedimento di opposizione venendo meno all’obbligo di consentire conflitti tra i marchi prima della registrazione, e non avendo, contrariamente alle disposizioni, preso in considerazione i fatti, le circostanze e gli elementi di prova forniti dalla Real Express Srl che erano rilevanti ai fini dell’esito del procedimento di opposizione. |
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).