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Document 62015CA0354
Case C-354/15: Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 2 March 2017 (request for a preliminary ruling from the Tribunal da Relação de Évora — Portugal) — Andrew Marcus Henderson v Novo Banco SA (Reference for a preliminary ruling — Judicial cooperation in civil and commercial matters — Service of judicial and extrajudicial documents — Regulation No 1393/2007 — Articles 8, 14 and 19 — Postal service of a document instituting the proceedings — Failure to provide a translation of the document — Annex II — Standard form — None — Consequences — Service by registered letter with acknowledgement of receipt — Failure to return acknowledgement of receipt — Receipt of document by a third party — Conditions of validity of the proceedings)
Causa C-354/15: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Évora — Portogallo) — Andrew Marcus Henderson/Novo Banco SA [Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari e extragiudiziali — Regolamento (CE) n. 1393/2007 — Articoli 8, 14 e 19 — Notificazione o comunicazione di un atto di citazione a mezzo posta — Assenza di traduzione dell’atto — Allegato II — Modulo standard — Assenza — Conseguenze — Notificazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento — Mancata restituzione dell’avviso di ricevimento — Ricezione dell’atto da parte di un terzo — Presupposti di validità della procedura]
Causa C-354/15: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Évora — Portogallo) — Andrew Marcus Henderson/Novo Banco SA [Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari e extragiudiziali — Regolamento (CE) n. 1393/2007 — Articoli 8, 14 e 19 — Notificazione o comunicazione di un atto di citazione a mezzo posta — Assenza di traduzione dell’atto — Allegato II — Modulo standard — Assenza — Conseguenze — Notificazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento — Mancata restituzione dell’avviso di ricevimento — Ricezione dell’atto da parte di un terzo — Presupposti di validità della procedura]
GU C 121 del 18.4.2017, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/3 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Évora — Portogallo) — Andrew Marcus Henderson/Novo Banco SA
(Causa C-354/15) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale - Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari e extragiudiziali - Regolamento (CE) n. 1393/2007 - Articoli 8, 14 e 19 - Notificazione o comunicazione di un atto di citazione a mezzo posta - Assenza di traduzione dell’atto - Allegato II - Modulo standard - Assenza - Conseguenze - Notificazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - Mancata restituzione dell’avviso di ricevimento - Ricezione dell’atto da parte di un terzo - Presupposti di validità della procedura])
(2017/C 121/04)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal da Relação de Évora
Parti
Ricorrente: Andrew Marcus Henderson
Convenuta: Novo Banco SA
Dispositivo
1) |
Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»), e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nel procedimento principale, secondo la quale, qualora un atto giudiziario, notificato a un convenuto che risiede nel territorio di un altro Stato membro, non sia stato redatto o accompagnato da una traduzione o in una lingua che il convenuto comprende oppure nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se sussistono più lingue ufficiali in tale Stato membro, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione, l’omissione del modulo standard contenuto nell’allegato II di tale regolamento comporta la nullità di detta notificazione o comunicazione, anche se tale nullità deve essere eccepita dallo stesso convenuto entro un dato termine o dall’inizio del giudizio e prima di qualsiasi difesa nel merito. Lo stesso regolamento impone, invece, che una simile omissione sia regolarizzata conformemente a quanto da esso disposto, tramite la consegna all’interessato del modulo standard contenuto nell’allegato II di detto regolamento. |
2) |
Il regolamento n. 1393/2007 deve essere interpretato nel senso che una notificazione o comunicazione di un atto di citazione a mezzo posta è valida, anche se:
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