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Document 62015CA0354

Causa C-354/15: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Évora — Portogallo) — Andrew Marcus Henderson/Novo Banco SA [Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari e extragiudiziali — Regolamento (CE) n. 1393/2007 — Articoli 8, 14 e 19 — Notificazione o comunicazione di un atto di citazione a mezzo posta — Assenza di traduzione dell’atto — Allegato II — Modulo standard — Assenza — Conseguenze — Notificazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento — Mancata restituzione dell’avviso di ricevimento — Ricezione dell’atto da parte di un terzo — Presupposti di validità della procedura]

GU C 121 del 18.4.2017, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 121/3


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Évora — Portogallo) — Andrew Marcus Henderson/Novo Banco SA

(Causa C-354/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale - Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari e extragiudiziali - Regolamento (CE) n. 1393/2007 - Articoli 8, 14 e 19 - Notificazione o comunicazione di un atto di citazione a mezzo posta - Assenza di traduzione dell’atto - Allegato II - Modulo standard - Assenza - Conseguenze - Notificazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - Mancata restituzione dell’avviso di ricevimento - Ricezione dell’atto da parte di un terzo - Presupposti di validità della procedura])

(2017/C 121/04)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação de Évora

Parti

Ricorrente: Andrew Marcus Henderson

Convenuta: Novo Banco SA

Dispositivo

1)

Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»), e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nel procedimento principale, secondo la quale, qualora un atto giudiziario, notificato a un convenuto che risiede nel territorio di un altro Stato membro, non sia stato redatto o accompagnato da una traduzione o in una lingua che il convenuto comprende oppure nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se sussistono più lingue ufficiali in tale Stato membro, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione, l’omissione del modulo standard contenuto nell’allegato II di tale regolamento comporta la nullità di detta notificazione o comunicazione, anche se tale nullità deve essere eccepita dallo stesso convenuto entro un dato termine o dall’inizio del giudizio e prima di qualsiasi difesa nel merito.

Lo stesso regolamento impone, invece, che una simile omissione sia regolarizzata conformemente a quanto da esso disposto, tramite la consegna all’interessato del modulo standard contenuto nell’allegato II di detto regolamento.

2)

Il regolamento n. 1393/2007 deve essere interpretato nel senso che una notificazione o comunicazione di un atto di citazione a mezzo posta è valida, anche se:

l’avviso di ricevimento della lettera raccomandata contenente l’atto da notificare al suo destinatario è stato sostituito con un altro documento, purché quest’ultimo offra garanzie equivalenti in materia di informazioni fornite e di prova. Spetta al giudice adito nello Stato membro mittente sincerarsi che il destinatario abbia ricevuto l’atto di cui trattasi in condizioni tali che i suoi diritti della difesa siano stati rispettati;

l’atto da notificare o da comunicare non è stato consegnato al suo destinatario in persona, purché sia stato consegnato a una persona adulta che si trova all’interno della residenza abituale di tale destinatario, in veste o di familiare o di suo dipendente. Spetta, eventualmente, a detto destinatario dimostrare, con ogni ammissibile mezzo di prova dinanzi al giudice adito nello Stato membro mittente, di non avere potuto effettivamente apprendere che nei suoi confronti era stato avviato un procedimento giudiziario in un altro Stato membro, o identificare l’oggetto e la causa della domanda giudiziale, o disporre di tempo sufficiente per preparare la propria difesa.


(1)  GU C 302 del 14.9.2015.


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