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Document 62014CN0481

    Causa C-481/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 30 ottobre 2014 — Jørn Hansson/Jungpflanzen Grünewald GmbH

    GU C 34 del 2.2.2015, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.2.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 34/4


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 30 ottobre 2014 — Jørn Hansson/Jungpflanzen Grünewald GmbH

    (Causa C-481/14)

    (2015/C 034/04)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Oberlandesgericht Düsseldorf

    Parti

    Ricorrente: Jørn Hansson

    Resistente: Jungpflanzen Grünewald GmbH

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se nello stabilire l’«equa compensazione» che l’autore dell’infrazione è tenuto a versare al titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali a norma dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2100/94 (1) per il fatto di compiere gli atti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del suddetto regolamento senza averne titolo, occorra sempre applicare in modo forfettario una determinata «maggiorazione per l’autore dell’infrazione» in aggiunta ai diritti normalmente richiesti nella medesima zona per gli atti indicati nell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento citato nel quadro di una licenza accordata a condizioni di mercato. Se ciò risulti dall’articolo 13, paragrafo 1, secondo periodo, della direttiva di applicazione (2)?

    2)

    Se nello stabilire l’«equa compensazione» che l’autore dell’infrazione è tenuto a versare al titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali a norma dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2100/94 per il fatto di compiere gli atti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del suddetto regolamento senza averne titolo, occorra tener conto, nel singolo caso concreto, in aggiunta ai diritti normalmente richiesti nella medesima zona per gli atti indicati nell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 nel quadro di una licenza accordata a condizioni di mercato, anche delle circostanze e delle considerazioni che seguono quali elementi idonei a giustificare una maggiorazione della compensazione:

    a)

    il fatto che, nel periodo di riferimento, all’atto di fissare i diritti di licenza a condizioni di mercato sulla base dei contratti di licenza e dei rendiconti riferiti alla varietà violata di cui al ricorso, quest’ultima, in ragione di particolari caratteristiche, era trattata sul mercato isolatamente;

    Nell’ipotesi in cui la suddetta circostanza rilevi nel singolo caso:

    Se una maggiorazione della compensazione sia ammissibile soltanto qualora le caratteristiche che giustificano il trattamento isolato della varietà oggetto di ricorso siano indicate nella descrizione della privativa per ritrovati vegetali;

    b)

    il fatto che, al momento dell’introduzione sul mercato della varietà oggetto di violazione di un diritto, la varietà oggetto di ricorso era commercializzata con grande successo cosicché l’autore dell’infrazione non ha dovuto sostenere i costi per introdurre in proprio sul mercato la varietà oggetto di violazione di un diritto, nel caso in cui i diritti di licenza a condizioni di mercato siano stabiliti sulla base di contratti di licenza e rendiconti riferiti alla varietà oggetto di ricorso;

    c)

    il fatto che la portata della violazione della varietà oggetto di ricorso era superiore alla media, dal punto di vista temporale e rispetto al numero di pezzi commercializzati;

    d)

    la considerazione che l’autore dell’infrazione — diversamente dal licenziatario — non deve temere di dover versare i diritti di licenza (e di non poterne ottenere la restituzione) anche qualora la varietà oggetto di ricorso, contro cui è proposta azione di accertamento della nullità, sia successivamente dichiarata nulla;

    e)

    il fatto che l’autore dell’infrazione — a differenza di quanto accadeva di norma al licenziatario — non era tenuto a rendicontazione trimestrale;

    f)

    la considerazione che il titolare della privativa per ritrovati vegetali sopporta il rischio legato all’inflazione, il che assume rilievo quando l’azione giudiziaria si protrae per un lasso di tempo notevole;

    g)

    la considerazione che, data la necessità di agire giudizialmente, il titolare della privativa per ritrovati vegetali — diversamente da quanto accade con il conseguimento di entrate derivanti dalla concessione di licenze sulla varietà oggetto di ricorso — non può contare sulle entrate derivanti da detta varietà;

    h)

    la considerazione che il titolare della privativa per ritrovati vegetali in caso di violazione della varietà oggetto di ricorso sopporta sia il rischio generale dell’esito dell’azione, connesso al procedimento giudiziale, sia il rischio di non poter poi procedere con una fruttuosa esecuzione a carico dell’autore dell’infrazione;

    i)

    la considerazione che, in caso di violazione della privativa in ragione della condotta arbitraria dell’autore dell’infrazione, il titolare della privativa per ritrovati vegetali è privato della possibilità di scegliere se autorizzare o meno l’utilizzo della varietà oggetto di ricorso da parte dell’autore dell’infrazione.

    3)

    Se nello stabilire l’«equa compensazione» che l’autore dell’infrazione è tenuto a versare al titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali a norma dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2100/94 per il fatto di compiere gli atti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento senza averne titolo, si debba tener conto anche degli interessi maturati sulla compensazione dovuta annualmente in ragione del tasso di mora ordinario, qualora occorra ritenere che parti contrattuali ragionevoli avrebbero previsto tali interessi.

    4)

    Se ai fini del calcolo del «danno subito (…) per l’atto di cui trattasi» che l’autore dell’infrazione è tenuto a risarcire al titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento n. 2100/94 per il fatto di compiere gli atti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento senza averne titolo, debbano essere presi in considerazione come base di calcolo, i diritti normalmente richiesti nella medesima zona per gli atti indicati nell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 nel quadro di una licenza accordata a condizioni di mercato.

    5)

    In caso di risposta affermativa alla quarta questione:

    a)

    Se nel calcolo del «danno» sulla base di una licenza accordata a condizioni di mercato ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento n. 2100/94 nel singolo caso occorra tener conto delle considerazioni e delle circostanze indicate nelle lettere da a) a i) della seconda questione e/o della circostanza che il titolare della privativa per ritrovati vegetali, a causa della necessità di agire giudizialmente, deve investire il proprio tempo, nella misura di norma necessaria, nell’individuazione della violazione e nell’analisi della questione e compiere indagini, della portata usualmente richiesta, sulla violazione della privativa per ritrovati vegetali, nel senso che ciò giustifica l’applicazione di una maggiorazione ai diritti di licenza fissati a condizioni di mercato.

    b)

    Se nel calcolo del «danno» sulla base di una licenza accordata a condizioni di mercato ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento n. 2100/94 occorra sempre applicare in modo forfettario una determinata «maggiorazione per l’autore dell’infrazione». Se ciò risulti dall’articolo 13, paragrafo 1, secondo periodo, della direttiva di applicazione.

    c)

    Se nel calcolo del «danno» sulla base di una licenza accordata a condizioni di mercato ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento n. 2100/94 si debba tener conto anche degli interessi maturati sulla compensazione dovuta annualmente in ragione del tasso ordinario di mora, qualora occorra ritenere che parti contrattuali ragionevoli avrebbero previsto tali interessi.

    6)

    Se l’articolo 94, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento n. 2100/94 debba essere interpretato nel senso che il profitto realizzato dall’autore dell’infrazione integra un «danno» ai sensi della disposizione in parola che può essere richiesto in aggiunta a un’equa compensazione ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 o se un profitto realizzato dall’autore dell’infrazione dovuto a norma dell’articolo 94, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento n. 2100/94 sia dovuto, in caso di condotta colposa, soltanto in via alternativa rispetto all’equa compensazione di cui all’articolo 94, paragrafo 1.

    7)

    Se il diritto al risarcimento del danno a norma dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 osti a disposizioni nazionali secondo cui il titolare della privativa per ritrovati vegetali, cui, nell’ambito di un procedimento sommario per violazione di una siffatta privativa, sono imputate le spese di lite con efficacia di giudicato, non può ottenere il rimborso di tali spese sulla base di disposizioni del diritto materiale neppure se egli è risultato vincitore in un successivo procedimento di merito vertente sulla medesima violazione della privativa per ritrovati vegetali.

    8)

    Se il diritto al risarcimento del danno derivante dall’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 osti a disposizioni nazionali secondo cui il danneggiato non può, al di fuori degli stretti limiti del procedimento di liquidazione delle spese, esigere alcun risarcimento per il tempo da esso impiegato nella gestione stragiudiziale e giudiziale del risarcimento del danno, nei limiti in cui esso non eccede il normale dispiego di tempo.


    (1)  Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1).

    (2)  Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (in prosieguo: la «direttiva di applicazione») (GU L 157, pag. 45).


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