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Document 62014CN0162

    Causa C-162/14: Ricorso proposto il 4 aprile 2014 — Commissione europea contro Repubblica di Polonia

    GU C 202 del 30.6.2014, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.6.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 202/10


    Ricorso proposto il 4 aprile 2014 — Commissione europea contro Repubblica di Polonia

    (Causa C-162/14)

    2014/C 202/11

    Lingua processuale: il polacco

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Tokár e K. Herrmann, agenti)

    Convenuta: Repubblica di Polonia

    Conclusioni della ricorrente:

    dichiarare che, avendo mantenuto in vigore cause di esclusione obbligatoria degli operatori economici dalla procedura di aggiudicazione dell’appalto come quelle contenute nell’articolo 24, paragrafo 1, punti 1 e 1a, della legge sugli appalti pubblici (Prawo o zamówieniach publicznych), che vanno al di là dei criteri giuridici sostanziali di cui all’elenco tassativo delle esclusioni previste dall’articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1), la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale articolo 45, paragrafo 2, della direttiva in parola.

    condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    I motivi di esclusione di un operatore economico da una gara d’appalto a causa delle sue qualità professionali come quelli previsti dall’articolo 24, paragrafo 1, punto 1 e 1a, della legge sugli appalti pubblici, vale a dire (i) qualora l’operatore economico abbia causato un danno, accertato con una sentenza passata in giudicato, dovuto all’inadempimento o all’inesatto adempimento dell’appalto, (ii) qualora l’operatore economico sia stato parte di un contratto che l’amministrazione aggiudicatrice ha risolto, disdetto o dal quale è receduta a causa di circostanze imputabili all’operatore economico, eccedono l’ambito dei presupposti di esclusione stabiliti nell’articolo 45, paragrafo 2, in particolare alla lettera d), della direttiva 2004/18/CE.

    L’interpretazione di quest’ultimo presupposto è stata oggetto della sentenza della Corte di giustizia Forposta e ABC Direct Contact, C-465/11, nella quale la Corte ha constatato che la nozione di «errore grave nell’esercizio dell’attività professionale», contenuta nell’articolo 45, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2004/18/CE, deve essere intesa come qualsiasi comportamento scorretto dell’operatore che incida sulla sua credibilità professionale. I presupposti di esclusione polacchi non si limitano invece ai comportamenti degli operatori che denotano dolo o colpa relativamente grave da parte loro, ma impongono all’amministrazione aggiudicatrice di escludere automaticamente l’operatore economico, senza lo svolgimento di una previa valutazione del comportamento scorretto che gli viene imputato.


    (1)  GU L 134, pag. 114.


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