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Document 62014CN0162
Case C-162/14: Action brought on 4 April 2014 — European Commission v Republic of Poland
Causa C-162/14: Ricorso proposto il 4 aprile 2014 — Commissione europea contro Repubblica di Polonia
Causa C-162/14: Ricorso proposto il 4 aprile 2014 — Commissione europea contro Repubblica di Polonia
GU C 202 del 30.6.2014, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 202/10 |
Ricorso proposto il 4 aprile 2014 — Commissione europea contro Repubblica di Polonia
(Causa C-162/14)
2014/C 202/11
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Tokár e K. Herrmann, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente:
— |
dichiarare che, avendo mantenuto in vigore cause di esclusione obbligatoria degli operatori economici dalla procedura di aggiudicazione dell’appalto come quelle contenute nell’articolo 24, paragrafo 1, punti 1 e 1a, della legge sugli appalti pubblici (Prawo o zamówieniach publicznych), che vanno al di là dei criteri giuridici sostanziali di cui all’elenco tassativo delle esclusioni previste dall’articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1), la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale articolo 45, paragrafo 2, della direttiva in parola. |
— |
condannare la Repubblica di Polonia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
I motivi di esclusione di un operatore economico da una gara d’appalto a causa delle sue qualità professionali come quelli previsti dall’articolo 24, paragrafo 1, punto 1 e 1a, della legge sugli appalti pubblici, vale a dire (i) qualora l’operatore economico abbia causato un danno, accertato con una sentenza passata in giudicato, dovuto all’inadempimento o all’inesatto adempimento dell’appalto, (ii) qualora l’operatore economico sia stato parte di un contratto che l’amministrazione aggiudicatrice ha risolto, disdetto o dal quale è receduta a causa di circostanze imputabili all’operatore economico, eccedono l’ambito dei presupposti di esclusione stabiliti nell’articolo 45, paragrafo 2, in particolare alla lettera d), della direttiva 2004/18/CE.
L’interpretazione di quest’ultimo presupposto è stata oggetto della sentenza della Corte di giustizia Forposta e ABC Direct Contact, C-465/11, nella quale la Corte ha constatato che la nozione di «errore grave nell’esercizio dell’attività professionale», contenuta nell’articolo 45, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2004/18/CE, deve essere intesa come qualsiasi comportamento scorretto dell’operatore che incida sulla sua credibilità professionale. I presupposti di esclusione polacchi non si limitano invece ai comportamenti degli operatori che denotano dolo o colpa relativamente grave da parte loro, ma impongono all’amministrazione aggiudicatrice di escludere automaticamente l’operatore economico, senza lo svolgimento di una previa valutazione del comportamento scorretto che gli viene imputato.