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Document 62014CN0004
Case C-4/14: Request for a preliminary ruling from the Korkein oikeus (Finland) lodged on 6 January 2014 — Christophe Bohez v Ingrid Wiertz
Causa C-4/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 6 gennaio 2014 — Christophe Bohez/Ingrid Wiertz
Causa C-4/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 6 gennaio 2014 — Christophe Bohez/Ingrid Wiertz
GU C 71 del 8.3.2014, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 71/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 6 gennaio 2014 — Christophe Bohez/Ingrid Wiertz
(Causa C-4/14)
(2014/C 71/21)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein oikeus
Parti
Ricorrente: Christophe Bohez
Convenuta: Ingrid Wiertz
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I (1) debba essere interpretato nel senso che i casi relativi all’esecuzione della penalità (astreinte) inflitta al fine di garantire l’obbligo principale in una causa in materia di affidamento e diritto di visita dei minori esulano dall’ambito di applicazione del regolamento. |
2) |
Qualora i casi menzionati nella precedente questione rientrino nell’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I, se l’articolo 49 del regolamento Bruxelles I debba interpretarsi nel senso che la penalità cumulativa inflitta su base giornaliera, la quale è di per sé esecutiva quanto all’importo nello Stato di emissione della sentenza, ma il cui importo definitivo può essere modificato su istanza o in seguito alle allegazioni del debitore della penalità, sia esecutiva in uno Stato membro non appena il suo importo sia definitivamente fissato con un atto distinto nello Stato di emissione della sentenza. |
3) |
Se, qualora i casi del genere specificato supra esulino dall’ambito di applicazione del regolamento di Bruxelles I, l’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento di Bruxelles II a (2) debba essere interpretato nel senso che le sanzioni ed i provvedimenti cautelari relativi all’affidamento ed al diritto di visita dei minori rientrano nel procedimento di esecuzione di cui alla disposizione suddetta, procedimento disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione ovvero se essi possano costituire quella parte di una decisione in materia di affidamento e diritto di visita dei minori che, a norma del regolamento Bruxelles II a, è eseguibile in un altro Stato membro. |
4) |
Se, quando si richiede l’esecuzione della penalità in un altro Stato membro, si debba partire dal principio che l’importo pecuniario della penalità da eseguire è stato definitivamente fissato con un atto distinto nello Stato membro che ha emesso la sentenza, benché il regolamento Bruxelles I non fosse applicabile. |
5) |
Qualora la penalità (astreinte) inflitta per rendere efficace il diritto di visita del minore sia esecutiva in un altro Stato membro senza che l’importo pecuniario della penalità da eseguire venga definitivamente fissato con un atto distinto nello Stato di emissione della sentenza:
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(1) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).