Επιλέξτε τις πειραματικές λειτουργίες που θέλετε να δοκιμάσετε

Το έγγραφο αυτό έχει ληφθεί από τον ιστότοπο EUR-Lex

Έγγραφο 62014CA0596

    Causa C-596/14: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Spagna) — Ana de Diego Porras/Ministerio de Defensa (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausola 4 — Principio di non discriminazione — Nozione di «condizioni di impiego» — Indennità per la cessazione di un contratto di lavoro — Indennità non prevista dalla normativa nazionale per contratti di lavoro a tempo determinato — Differenza di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato)

    GU C 419 del 14.11.2016, σ. 9 έως 10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.11.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 419/9


    Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Spagna) — Ana de Diego Porras/Ministerio de Defensa

    (Causa C-596/14) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Nozione di «condizioni di impiego» - Indennità per la cessazione di un contratto di lavoro - Indennità non prevista dalla normativa nazionale per contratti di lavoro a tempo determinato - Differenza di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato))

    (2016/C 419/11)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Giudice del rinvio

    Tribunal Superior de Justicia de Madrid

    Parti

    Ricorrente: Ana de Diego Porras

    Convenuto: Ministerio de Defensa

    Dispositivo

    1)

    La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che la nozione di «condizioni di impiego» include l’indennità che un datore di lavoro è tenuto a versare ad un lavoratore a causa della cessazione del suo contratto di lavoro a tempo determinato.

    2)

    La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura in allegato alla direttiva 1999/70 deve essere interpretata nel senso che essa si oppone ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che nega qualsiasi indennità di cessazione del contratto di lavoro al lavoratore assunto mediante un contratto di lavoro di «interinidad» (contratto a termine per la copertura temporanea di un posto) mentre consente l’attribuzione di una tale indennità, in particolare, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato comparabili. La sola circostanza che tale lavoratore abbia svolto il suo lavoro sulla base di un contratto di lavoro di «interinidad» non può costituire una ragione oggettiva che consente di giustificare il rifiuto di far beneficiare il suddetto lavoratore della menzionata indennità.


    (1)  GU C 96 del 23.3.2015.


    Επάνω