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Document 62014CA0242

    Causa C-242/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Mannheim — Germania) — Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH /Gerhard und Jürgen Vogel GbR, Jürgen Vogel, Gerhard Vogel (Rinvio pregiudiziale — Privativa comunitaria per ritrovati vegetali — Regolamento (CE) n. 2100/94 — Deroga ex articolo 14 — Utilizzazione da parte degli agricoltori del prodotto del raccolto a fini di moltiplicazione senza autorizzazione del titolare — Obbligo di versamento da parte degli agricoltori di un’equa remunerazione per tale utilizzazione — Termine entro il quale la remunerazione dev’essere versata ai fini del beneficio della deroga — Possibilità per il titolare di invocare l’articolo 94 — Infrazioni)

    GU C 279 del 24.8.2015, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.8.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 279/15


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Mannheim — Germania) — Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH /Gerhard und Jürgen Vogel GbR, Jürgen Vogel, Gerhard Vogel

    (Causa C-242/14) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Privativa comunitaria per ritrovati vegetali - Regolamento (CE) n. 2100/94 - Deroga ex articolo 14 - Utilizzazione da parte degli agricoltori del prodotto del raccolto a fini di moltiplicazione senza autorizzazione del titolare - Obbligo di versamento da parte degli agricoltori di un’equa remunerazione per tale utilizzazione - Termine entro il quale la remunerazione dev’essere versata ai fini del beneficio della deroga - Possibilità per il titolare di invocare l’articolo 94 - Infrazioni))

    (2015/C 279/18)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Landgericht Mannheim

    Parti

    Ricorrente: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

    Resistenti: Gerhard und Jürgen Vogel GbR, Jürgen Vogel, Gerhard Vogel

    Dispositivo

    Per poter beneficiare della deroga, prevista all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, all’obbligo di ottenimento dell’autorizzazione da parte del titolare della privativa della varietà vegetale di cui trattasi, un agricoltore, che abbia utilizzato materiale di moltiplicazione di una varietà vegetale protetta ottenuto mediante coltivazione (sementi di coltivazione), senza aver a tal fine concluso un contratto con il titolare medesimo, è tenuto al versamento dell’equa remunerazione di cui al medesimo articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, entro il termine scadente alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale tale utilizzazione abbia avuto luogo, vale a dire entro il 30 giugno seguente la data della nuova semina.


    (1)  GU C 303 dell’8.9.2014.


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