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Document 62014CA0165

Causa C-165/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Alfredo Rendón Marín/Administración del Estado (Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell’Unione — Articoli 20 e 21 TFUE — Direttiva 2004/38/CE — Diritto di soggiorno in uno Stato membro di un cittadino di uno Stato terzo con precedenti penali — Genitore che ha l’affidamento esclusivo di due figli minorenni, cittadini dell’Unione — Primo figlio avente la cittadinanza dello Stato membro di residenza — Secondo figlio avente la cittadinanza di un altro Stato membro — Normativa nazionale che esclude la concessione di un permesso di soggiorno a tale ascendente a causa dei suoi precedenti penali — Diniego del diritto di soggiorno che può comportare l’obbligo per i figli di lasciare il territorio dell’Unione)

GU C 419 del 14.11.2016, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Alfredo Rendón Marín/Administración del Estado

(Causa C-165/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell’Unione - Articoli 20 e 21 TFUE - Direttiva 2004/38/CE - Diritto di soggiorno in uno Stato membro di un cittadino di uno Stato terzo con precedenti penali - Genitore che ha l’affidamento esclusivo di due figli minorenni, cittadini dell’Unione - Primo figlio avente la cittadinanza dello Stato membro di residenza - Secondo figlio avente la cittadinanza di un altro Stato membro - Normativa nazionale che esclude la concessione di un permesso di soggiorno a tale ascendente a causa dei suoi precedenti penali - Diniego del diritto di soggiorno che può comportare l’obbligo per i figli di lasciare il territorio dell’Unione))

(2016/C 419/02)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Alfredo Rendón Marín

Convenuta: Administración del Estado

Dispositivo

L’articolo 21 TFUE e la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale in forza della quale la concessione di un permesso di soggiorno viene automaticamente negata, per il solo motivo che egli ha precedenti penali, al cittadino di uno Stato terzo, genitore di un minore cittadino dell’Unione avente la cittadinanza di uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante, che è a suo carico e con cui risiede nello Stato membro ospitante.

L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a tale medesima normativa nazionale in forza della quale la concessione di un permesso di soggiorno viene automaticamente negata, per il solo motivo che egli ha precedenti penali, al cittadino di uno Stato terzo, genitore di minori cittadini dell’Unione, dei quali ha l’affidamento esclusivo, qualora tale diniego produca la conseguenza di costringere detti minori a lasciare il territorio dell’Unione europea.


(1)  GU C 175 del 10.6.2014.


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