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Document 62013TN0487

    Causa T-487/13: Ricorso proposto il 6 settembre 2013 — Navarra de Servicios y Tecnologías/Commissione

    GU C 313 del 26.10.2013, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.10.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 313/34


    Ricorso proposto il 6 settembre 2013 — Navarra de Servicios y Tecnologías/Commissione

    (Causa T-487/13)

    2013/C 313/64

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Navarra de Servicios y Tecnologías SA (Pamplona, Spagna) (rappresentante: A. Andérez González, abogado)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata nella parte in cui riguarda la società ricorrente, condannando espressamente la convenuta a sopportare le spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

    1)

    Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

    A questo proposito, si fa valere quanto segue:

    l'inesistenza di aiuti di Stato, in quanto, nel caso di specie, non si è verificato alcun intervento statale mediante trasferimento di fondi dallo Stato; l’inesistenza di vantaggi a favore di soggetti che svolgono un’attività economica e inoltre la circostanza che la concorrenza non è stata falsata e che manca una minaccia agli scambi commerciali tra gli Stati membri.

    2)

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 106, secondo paragrafo, nonché del Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri allegato al Trattato di Amsterdam, del 2 ottobre 1997.

    A questo proposito, si fa valere quanto segue:

    la configurazione giuridica dei servizi di interesse economico generale, per la cui configurazione, organizzazione e per il cui finanziamento si riconosce un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri;

    l'inesistenza di una posizione più favorevole sotto profilo della concorrenza, ottenuta dalla società ricorrente, e

    l'osservanza, nel caso di specie, dei criteri della sentenza Altmark, in quanto esiste una definizione chiara, e un incarico espresso, di obblighi di servizio pubblico, e in quanto si è proceduto ad una quantificazione economica dettagliata ed obiettiva che non supera le spese occasionate dall'esecuzione degli obblighi di servizio pubblico.

    3)

    Terzo motivo, fondato sulla violazione dell'articolo 107, terzo paragrafo, lettera c), TFUE, per l'esistenza, nel caso di specie, di un obiettivo di interesse comune, per il cui raggiungimento lo strumento messo in discussione risulta idoneo e proporzionato e non provoca distorsioni non necessarie del mercato.

    4)

    Quarto motivo, fondato sull'esistenza di uno sviamento di potere tra l'oggetto della decisione impugnata e la finalità ultima perseguita da essa, nonché su una sproporzione manifesta tra il fine teorico perseguito e le conseguenze cui conduce la sua applicazione, che si rivelano contrarie all'interesse generale e favoriscono interessi commerciali ed economici di un operatore o di operatori concreti.


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