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Document 62013TN0386

Causa T-386/13: Ricorso proposto il 29 luglio 2013 — Kėdainių rajono Okainių ŽŪB e a./Consiglio e Commissione

GU C 313 del 26.10.2013, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 313/27


Ricorso proposto il 29 luglio 2013 — Kėdainių rajono Okainių ŽŪB e a./Consiglio e Commissione

(Causa T-386/13)

2013/C 313/52

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrenti: Kėdainių rajono Okainių ŽŪB (Distretto di Kėdainiai, Lituania) e altri 134 (rappresentante: I. Vėgėlė, avvocato)

Convenuti: Commissione europea e Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il ricorso;

annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione di esecuzione della Commissione C(2012) 4391 def. del 2 luglio 2012 che autorizza l’effettuazione di pagamenti diretti nazionali integrativi in Lituania per il 2012 [notificata con il numero K(2012) 4391];

quanto all’articolo 132 del regolamento n. 73/2009, articolo che disciplina i pagamenti diretti nazionali integrativi e i pagamenti diretti, dichiarare inapplicabile, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, l’ultimo comma del paragrafo 2 che stabilisce che:«[i]l sostegno diretto complessivo che può essere erogato ad un agricoltore nei nuovi Stati membri dopo l'adesione nell'ambito del pertinente pagamento diretto, compresi tutti i pagamenti diretti nazionali integrativi, non supera il livello del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe diritto in base al corrispondente regime di pagamento diretto applicabile in quel momento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri a decorrere dal 2012, tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 7 in combinato disposto con l'articolo 10»;

quanto all’articolo 10 del regolamento n. 73/2009, articolo che contiene norme speciali applicabili alla modulazione nei nuovi Stati membri, dichiarare inapplicabile, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, la seguente disposizione del paragrafo 1: «(…) tenendo conto delle eventuali riduzioni applicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1»;

condannare i convenuti a rifondere tutte le spese sostenute dai ricorrenti, prova delle quali verrà fornita al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla mancanza di motivazione e di fondamento della decisione di esecuzione della Commissione C(2012) 4391 def.

La decisione di esecuzione della Commissione C(2012) 4391 def., del 2 luglio 2012, è priva di motivazione e fondamento in assenza di dati che confermino che nel 2012 il livello di pagamenti diretti nei nuovi e nei vecchi Stati membri dell’Unione sia uniforme (livellato)

2)

Secondo motivo, vertente sul fatto che il livello di pagamenti diretti nella Repubblica di Lituania non corrisponde al livello convenuto nell’atto di adesione e a quello dei pagamenti diretti nei vecchi Stati membri.

Il livello effettivo dei pagamenti diretti della Repubblica di Lituania non corrisponde al livello convenuto nell’atto di adesione del 23 settembre 2003. In violazione di detto atto di adesione, il regolamento n.583/2004, del 22 marzo 2004, ha modificato il regolamento n. 1782/2003, introducendo massimali nazionali di supporto all’agricoltura per i nuovi Stati membri (articolo 71 quater e allegato VIII bis del regolamento n. 1782/2003).

Nel 2012 la percentuale di pagamenti diretti nella Repubblica di Lituania non era uniformata al livello di pagamento diretto dei vecchi Stati membri dell’Unione europea: nei vecchi Stati membri la modulazione viene applicata solo alle somme eccedenti EUR 5 000 e ciò significa che non tutti i pagamenti diretti erogati agli agricoltori dei vecchi Stati membri sono modulati (ridotti) del 10 %, ma solo quelli che eccedono EUR 5 000. Pertanto, è illegittimo e infondato affermare che nel 2012 il livello di pagamenti diretti nei vecchi Stati membri è del 90 % (100 % meno il 10 % di modulazione). Il livello dei pagamenti diretti nei vecchi Stati membri è maggiore del 90 % in quanto una parte delle somme — non eccedente EUR 5 000 — non è modulata.

3)

Terzo motivo, vertente sulle differenze tra l’importo dei pagamenti diretti nella Repubblica di Lituania, in confronto agli altri Stati

I pagamenti diretti effettivamente versati agli agricoltori lituani dal bilancio del 2012 dell’Unione europea sono tra i più ridotti e ammontano a meno della metà di quelli ricevuti dai vecchi Stati membri nonostante il 10 % di modulazione per questi ultimi.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’atto di adesione da parte dell’articolo 10, paragrafo 1, in fine, del regolamento n. 73/2009, dell’articolo 132, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 73/2009 e della decisione di esecuzione della Commissione C(2012) 4391 def. del 2 luglio 2012, adottata sulla base di detto comma.

L’atto di adesione non ha previsto disposizioni relative alla modulazione dei pagamenti diretti introdotti e/o la riduzione in Lituania dei pagamenti nazionali diretti integrativi

I termini «tenendo conto delle eventuali riduzioni applicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1» di cui all’articolo 10, paragrafo 1, Capitolo 2, del regolamento n. 73/2009 è contrario all’atto di adesione in quanto detta disposizione accelera la presunta uniformazione del livello dei pagamenti diretti nei vecchi e nei nuovi Stati membri

La parte dell’articolo 132, paragrafo 2, del regolamento n. 73/2009 che recita «a decorrere dal 2012, tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 7 in combinato disposto con l'articolo 10», che sancisce la presunta uniformazione nel 2012 del livello dei pagamenti diretti nei vecchi e nuovi Stati membri, è contraria all’atto di adesione perché stabilisce un anno specifico (2012) in cui si suppone che il livello del sostegno sia uniformato.

Nell’articolo 132, paragrafo 2, del regolamento n. 73/2009, in violazione dell’atto di adesione, il termine «importo» è stato sostituito dal termine «livello», il quale implica non il sostegno effettivamente percepito ma una percentuale presunta.

E’ illegittimo paragonare pagamenti diretti nei vecchi e nei nuovi Stati membri paragonando il sostegno ricevuto dai vecchi Stati membri (100 % meno la modulazione) con il sostegno ricevuto nei nuovi Stati membri in conformità al tasso percentuale, stabilito dall’atto di adesione, per l’introduzione del sostegno.

5)

Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte della misura legale controversa degli obiettivi generali della politica agricola comune enunciati dal TFUE.

Sulla base dell’atto di adesione il sostegno all’agricoltura nei nuovi Stati membri viene calcolato conformemente alla resa di riferimento e alla superficie di base. Nel 2012 la resa di riferimento e la superficie di base sono enormemente cambiate in Lituania, per cui la modulazione applicata e la riduzione dei pagamenti nazionali integrativi sono di per sé contrarie agli obiettivi della politica agricola comune, in particolare all’obiettivo di incremento della produttività dell’agricoltura.


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