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Document 62013TN0211
Case T-211/13: Action brought on 15 April 2013 — Eni v Commission
Causa T-211/13: Ricorso proposto il 15 aprile 2013 — Eni/Commissione
Causa T-211/13: Ricorso proposto il 15 aprile 2013 — Eni/Commissione
GU C 156 del 1.6.2013, p. 53–53
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 156/53 |
Ricorso proposto il 15 aprile 2013 — Eni/Commissione
(Causa T-211/13)
2013/C 156/99
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Eni SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: G. M. Roberti e I. Perego, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare il ricorso ricevibile; |
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annullare gli atti impugnati; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la Decisione della Commissione di riattivare le procedure sanzionatorie del 26 febbraio 2013 [C(2013) 1200 final], nonché contro la Comunicazione degli Addebiti del 26 febbraio 2013 [C(2013) 1199] relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, adottate nel caso AT.40032-BR/ESBR.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente invoca un difetto di competenza, non potendo la Commissione riattivare la procedura sanzionatoria allo scopo di modificare la decisione adottata nel caso BR-ESBR nel 2006 e di adottare, contestualmente, una nuova decisione sanzionatoria che reimponga la maggiorazione per la recidiva.
ENI fa valere che il Tribunale, nella sentenza del 13 luglio 2011 (causa T-39/07), oltre ad aver disposto l’annullamento in parte qua della decisione BR-ESBR del 2006, rilevando un non corretto apprezzamento dell’aggravante della recidiva da parte della Commissione, ha infatti esercitato la propria competenza di merito — ai sensi dell’art. 261 TFUE e dell’art. 31 del Regolamento 1/2003 — rideterminando l’importo dell’ammenda e sostituendo le proprie valutazioni a quelle della Commissione. Oltre a violare tali disposizioni, gli atti impugnati si pongono altresì in contrasto con l’art. 266 TFUE, il principio di attribuzione delle competenze e dell’equilibrio istituzionale di cui all’art. 13 TFUE, nonché i principi fondamentali dell’equo processo, di cui all’art. 6 CEDU e all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e del ne bis in idem di cui all’art. 7 CEDU.
ENI contesta inoltre che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, il Tribunale non ha accertato un mero vizio di forma in merito all’applicazione della recidiva effettuata dalla Commissione nella decisione BR-ESBR del 2006; l’iniziativa della Commissione si fonda pertanto su un presupposto di diritto e di fatto del tutto errato e si pone, anche sotto questo profilo, in contrasto con l’art. 7 CEDU.