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Document 62013TN0211

    Causa T-211/13: Ricorso proposto il 15 aprile 2013 — Eni/Commissione

    GU C 156 del 1.6.2013, p. 53–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 156/53


    Ricorso proposto il 15 aprile 2013 — Eni/Commissione

    (Causa T-211/13)

    2013/C 156/99

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Eni SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: G. M. Roberti e I. Perego, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare il ricorso ricevibile;

    annullare gli atti impugnati;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Il presente ricorso si rivolge contro la Decisione della Commissione di riattivare le procedure sanzionatorie del 26 febbraio 2013 [C(2013) 1200 final], nonché contro la Comunicazione degli Addebiti del 26 febbraio 2013 [C(2013) 1199] relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, adottate nel caso AT.40032-BR/ESBR.

    A sostegno del suo ricorso, la ricorrente invoca un difetto di competenza, non potendo la Commissione riattivare la procedura sanzionatoria allo scopo di modificare la decisione adottata nel caso BR-ESBR nel 2006 e di adottare, contestualmente, una nuova decisione sanzionatoria che reimponga la maggiorazione per la recidiva.

    ENI fa valere che il Tribunale, nella sentenza del 13 luglio 2011 (causa T-39/07), oltre ad aver disposto l’annullamento in parte qua della decisione BR-ESBR del 2006, rilevando un non corretto apprezzamento dell’aggravante della recidiva da parte della Commissione, ha infatti esercitato la propria competenza di merito — ai sensi dell’art. 261 TFUE e dell’art. 31 del Regolamento 1/2003 — rideterminando l’importo dell’ammenda e sostituendo le proprie valutazioni a quelle della Commissione. Oltre a violare tali disposizioni, gli atti impugnati si pongono altresì in contrasto con l’art. 266 TFUE, il principio di attribuzione delle competenze e dell’equilibrio istituzionale di cui all’art. 13 TFUE, nonché i principi fondamentali dell’equo processo, di cui all’art. 6 CEDU e all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e del ne bis in idem di cui all’art. 7 CEDU.

    ENI contesta inoltre che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, il Tribunale non ha accertato un mero vizio di forma in merito all’applicazione della recidiva effettuata dalla Commissione nella decisione BR-ESBR del 2006; l’iniziativa della Commissione si fonda pertanto su un presupposto di diritto e di fatto del tutto errato e si pone, anche sotto questo profilo, in contrasto con l’art. 7 CEDU.


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