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Document 62013FA0004

    Causa F-4/13: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell’ 8 dicembre 2014 — Cwik/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Valutazione — Rapporto informativo — Esercizio di valutazione 1995/1997 — Esecuzione di una sentenza del Tribunale di primo grado — Domanda di annullamento del rapporto informativo — Mancato ricorso al comitato paritario di valutazione — Ritardo intervenuto nella redazione del rapporto informativo — Ricorso per risarcimento danni)

    GU C 26 del 26.1.2015, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.1.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 26/43


    Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell’8 dicembre 2014 — Cwik/Commissione

    (Causa F-4/13) (1)

    ((Funzione pubblica - Funzionari - Valutazione - Rapporto informativo - Esercizio di valutazione 1995/1997 - Esecuzione di una sentenza del Tribunale di primo grado - Domanda di annullamento del rapporto informativo - Mancato ricorso al comitato paritario di valutazione - Ritardo intervenuto nella redazione del rapporto informativo - Ricorso per risarcimento danni))

    (2015/C 026/55)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Michael Cwik (Tervuren, Belgio) (rappresentante: N. Lhoëst, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, agenti)

    Oggetto

    Domanda di annullamento della decisione che adotta il rapporto informativo del ricorrente per il periodo che va dal 1995 al 1997 e domanda di risarcimento danni.

    Dispositivo

    1)

    La decisione della Commissione europea del 12 marzo 2012 recante redazione definitiva del nuovo rapporto informativo del sig. Cwik per l'esercizio di valutazione 1995/1997 è annullata.

    2)

    La Commissione europea è condannata a pagare al sig. Cwik la somma di EUR 15  000 a titolo di risarcimento del danno morale subito.

    3)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    4)

    La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Cwik.


    (1)  GU C 108 del 13/04/2013, pag. 38.


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