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Document 62013CN0586

    Causa C-586/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pesti Központi Kerületi Bíróság (Ungheria) il 20 novembre 2013 — Mertin Meat Kft./Simonfay Géza e Ulrich Salburg

    GU C 71 del 8.3.2014, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.3.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 71/3


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pesti Központi Kerületi Bíróság (Ungheria) il 20 novembre 2013 — Mertin Meat Kft./Simonfay Géza e Ulrich Salburg

    (Causa C-586/13)

    (2014/C 71/04)

    Lingua processuale: l'ungherese

    Giudice del rinvio

    Pesti Központi Kerületi Bíróság

    Parti

    Ricorrente: Mertin Meat Kft.

    Convenuti: Simonfay Géza e Ulrich Salburg

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se, ai sensi dell’ordinamento dell’Unione, in particolare della definizione di «messa a disposizione di manodopera» prevista nella sentenza di cui alle cause riunite C-307/09 e C-309/09 (1), si debba ritenere che sussista una messa a disposizione di manodopera qualora il prestatore assuma l’obbligo di trasformare semi-carcasse di bovini — avvalendosi dei propri lavoratori — nel macello del committente, nei locali che quest’ultimo gli abbia affittato, e di confezionarle in forma di pacchetti pronti per essere commercializzati e sia remunerato in funzione dei chilogrammi di carne trasformata, fermo restando che al corrispettivo del prestatore stipulato per la trasformazione della carne deve essere applicata una riduzione in caso di qualità insufficiente, tenuto conto altresì del fatto che il prestatore effettua tale prestazione di servizi, nello Stato membro ospitante, per un unico committente e che è quest’ultimo ad occuparsi del controllo della qualità delle operazioni di trasformazione della carne.

    2)

    Se il principio fondamentale contenuto nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, emanata nella sentenza di cui alle cause riunite C-307/09 e C-309/09, secondo cui si può assoggettare a limitazioni la messa a disposizione di manodopera durante il periodo di vigenza delle disposizioni transitorie relative alla libera circolazione dei lavoratori sancite dai Trattati di adesione degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004, sia applicabile anche a un distacco di lavoratori effettuato nell’ambito di una messa a disposizione di manodopera, mediante il quale un’impresa avente sede in uno Stato membro che abbia aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 distacca lavoratori in Austria, qualora tale distacco avvenga in un settore non oggetto di tutela ai sensi dei Trattati di adesione.


    (1)  Sentenza della Corte di giustizia (Seconda Sezione) del 10 febbraio 2011.


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