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Document 62013CN0434

    Causa C-434/13 P: Impugnazione proposta il 1 °agosto 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) pronunciata il 17 maggio 2013 , nella causa T-146/09, Parker ITR S.r.l. e Parker-Hannifin Corp./Commissione

    GU C 313 del 26.10.2013, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.10.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 313/9


    Impugnazione proposta il 1o agosto 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) pronunciata il 17 maggio 2013, nella causa T-146/09, Parker ITR S.r.l. e Parker-Hannifin Corp./Commissione

    (Causa C-434/13 P)

    2013/C 313/17

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Noë, V. Bottka, R Sauer, agenti)

    Altre parti nel procedimento: Parker ITR S.r.l., Parker-Hannifin Corp.

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza del Tribunale nella parte in cui annulla la decisione e riduce l’ammenda;

    respingere nella sua interezza il ricorso proposto dinanzi al Tribunale;

    condannare le ricorrenti all’integralità delle spese inerenti al presente procedimento nonché a quelle di primo grado.

    Motivi e principali argomenti

    La Commissione deduce due motivi d’impugnazione e chiede che venga annullata la sentenza nella parte in cui annulla la decisione nel procedimento COMP/39.406 — Tubi marini e riduce l’ammenda.

    Con il primo motivo di impugnazione si sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver ignorato o applicato erroneamente la giurisprudenza in materia di successione economica all’interno di un gruppo, da un lato, e quella sul trasferimento di responsabilità fra imprese che si succedono, dall’altro. Considerando congiuntamente il trasferimento patrimoniale dalla ITR alla Parker ITR (all’epoca dei fatti denominata ITR Rubber) (all’interno del gruppo Saiag) e la successiva cessione di quote (trasferimento delle quote della Parker ITR dalla Saiag alla Parker-Hannifin), il Tribunale considererebbe erroneamente esistente una cessione, all’interno del gruppo, dell’attività oggetto dell’infrazione dalla Saiag alla Parker-Hannifin. Il Tribunale commette un errore nel ritenere la continuità economica unicamente quale possibile trasferimento di responsabilità fra le due società indipendenti Saiag e Parker-Hannifin, in quanto tale ragionamento ignora la successione economica che già si è prodotta all’interno del gruppo in capo alla Parker ITR. In tal modo, la sentenza si fonda sulle intenzioni soggettive, segnatamente sul fatto che l’inclusione dell’attività dei tubi marini nella Parker ITR fosse parte dell’obiettivo della vendita delle quote di tale controllata ad un terzo. Tuttavia, siffatte intenzioni delle parti non ostano all’applicazione della giurisprudenza sulla successione economica all’interno di un gruppo (C-204/00 P Aalborg, C-280/06 ETI, C-511/11 P Versalis, T-43/02 Jungbunzlauer e T-405/06 e cause riunite C-201/09 P e C-216/09 P ArcelorMittal), secondo la quale sussiste successione economica al momento di un trasferimento all’interno di un gruppo, laddove esistano «legami strutturali» tra il cedente (nella fattispecie: la Saiag/ITR) e l’entità ricevente (nella fattispecie: la Parker ITR). Inoltre, vi è una differenza di legge tra cessione di un bene patrimoniale e la cessione di una persona giuridica. In quest'ultimo caso, il soggetto ceduto sopporterà la propria responsabilità per qualsiasi violazione precedente al trasferimento, e questa potrebbe includere la responsabilità in quanto successore economico per beni ad esso trasferiti quando era ancora parte dell'impresa che ha commesso la violazione. Il fatto che nell’ambito dell’impresa avrebbero potuto essere ritenuti responsabili anche altri soggetti giuridici (anche se non sanzionati nella fattispecie) non è una valida ragione per escludere la responsabilità, in quanto successore economico, della controllata trasferita, ossia la Parker ITR.

    Il secondo motivo di impugnazione verte sul fatto che, nell'ambito dell'esercizio della sua competenza estesa anche al merito, il Tribunale ha agito ultra petita e ha illegittimamente ridotto la maggiorazione dell’ammenda in ragione della durata, corrispondente a EUR 100 000, nei confronti della società madre Parker Hannifin. Da parte della Parker-Hannifin (o della Parker ITR) non venivano contestati né l'effettiva durata della sua partecipazione all'infrazione, né il corrispondente fattore in ragione della durata nel calcolo dell'ammenda. Sebbene la Parker-Hannifin abbia contestato con successo l'aggravante per la leadership, cosicché il Tribunale ha ridotto l’ammenda, tale circostanza non dovrebbe fornire al Tribunale, neppure allorché esercita la sua competenza estesa anche al merito, la possibilità di modificare altri aspetti dell’ammenda (nella fattispecie: il fattore in ragione della durata), contro i quali la ricorrente non ha dedotto un motivo di impugnazione.


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