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Document 62013CN0125

    Causa C-125/13: Ricorso proposto il 14 marzo 2013 — Commissione europea/Consiglio dell’Unione europea

    GU C 156 del 1.6.2013, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 156/21


    Ricorso proposto il 14 marzo 2013 — Commissione europea/Consiglio dell’Unione europea

    (Causa C-125/13)

    2013/C 156/33

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Banks, A. Bouquet, A. Szmytkowska, agenti)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni della ricorrente

    annullare il regolamento (UE) n. 1243/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock (1);

    mantenere gli effetti del regolamento del Consiglio annullato, per un congruo periodo di tempo dopo la pronuncia della sentenza, vale a dire per un massimo di un anno completo di calendario a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo alla sentenza;

    condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    Con il presente ricorso la Commissione chiede che la Corte voglia annullare il regolamento (UE) n. 1243/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock, mantenendo, al tempo stesso, gli effetti giuridici di tale regolamento per un congruo periodo di tempo dopo la pronuncia della sentenza nella presente causa, vale a dire per un massimo di un anno completo di calendario a partire dal 1o gennaio successivo alla sentenza.

    Il ricorso della Commissione si basa sui seguenti tre motivi:

    a)

    nel suo primo motivo, vertente sull’errore di diritto concernente il fondamento giuridico del regolamento impugnato (violazione dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE), la Commissione sostiene che il Consiglio ha commesso un errore nel dividere la proposta della Commissione e nell’adottare una parte di essa sulla base dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, in quanto quest’ultima si sarebbe dovuta basare interamente, come proposto dalla Commissione, sull’articolo 43, paragrafo 2. Il regolamento impugnato contiene disposizioni che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 43, paragrafo 3, che può solo costituire il fondamento di misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

    b)

    Nel secondo motivo, vertente sul conseguente errore di diritto concernente il processo decisionale e le prerogative istituzionali del Parlamento europeo, sulla cui base esso partecipa alla procedura legislativa ordinaria, e del Comitato economico e sociale europeo, che va debitamente consultato (violazione degli articoli 294 e 43, paragrafo 2, TFUE), la Commissione sostiene che la parte della proposta di cui trattasi è stata adottata dal solo Consiglio, mentre il Parlamento europeo non ha partecipato alla sua adozione, come avrebbe dovuto ai sensi della procedura legislativa ordinaria, e il Comitato economico e sociale europeo non è stato adeguatamente consultato.

    c)

    Infine, nel terzo motivo, vertente sull’adozione del regolamento impugnato in assenza di una proposta della Commissione o con un cambiamento fondamentale della natura della sua proposta (in francese «dénaturation», snaturamento) (violazione dell’articolo 17 TUE e dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE), la Commissione dimostra che la suddivisione della proposta da parte del Consiglio e il conseguente cambiamento del fondamento giuridico di una sua parte ha comportato un’alterazione fondamentale della natura di detta proposta, in violazione del diritto esclusivo di iniziativa della Commissione.


    (1)  GU L 352, pag. 10.


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