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Document 62013CA0307

    Causa C-307/13: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Helsingborgs tingsrätt — Svezia) — Procedimento penale a carico di Lars Ivansson, Carl-Rudolf Palmgren, Kjell Otto Pehrsson, Håkan Rosengren (Rinvio pregiudiziale — Mercato interno — Direttiva 98/34/CE — Articolo 8, paragrafo 1, terzo comma — Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche — Nozione di «regola tecnica»  — Galline ovaiole — Abbreviazione del calendario di applicazione inizialmente previsto per l’entrata in vigore della regola tecnica — Obbligo di notificazione — Condizioni — Versioni linguistiche divergenti)

    GU C 315 del 15.9.2014, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.9.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 315/17


    Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Helsingborgs tingsrätt — Svezia) — Procedimento penale a carico di Lars Ivansson, Carl-Rudolf Palmgren, Kjell Otto Pehrsson, Håkan Rosengren

    (Causa C-307/13) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Mercato interno - Direttiva 98/34/CE - Articolo 8, paragrafo 1, terzo comma - Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche - Nozione di «regola tecnica» - Galline ovaiole - Abbreviazione del calendario di applicazione inizialmente previsto per l’entrata in vigore della regola tecnica - Obbligo di notificazione - Condizioni - Versioni linguistiche divergenti))

    2014/C 315/24

    Lingua processuale: lo svedese

    Giudice del rinvio

    Helsingborgs tingsrätt

    Imputati nella causa principale

    Lars Ivansson, Carl-Rudolf Palmgren, Kjell Otto Pehrsson, Håkan Rosengren

    Dispositivo

    1)

    La data assunta, in fine, dalle autorità nazionali per l’entrata in vigore di una misura nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che impone per le galline ovaiole il mantenimento di modalità di allevamento rispondenti alle loro esigenze in termini di zone nido, posatoi e lettiere sabbiose e volte a garantire un basso tasso di mortalità e di disturbi nel comportamento, è soggetta all’obbligo di comunicazione alla Commissione europea quale previsto all’articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, delle direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società di informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, laddove un cambiamento del calendario di applicazione di tale misura nazionale si sia effettivamente verificato e sia importante, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

    2)

    Nell’ipotesi in cui l’abbreviazione del calendario di applicazione di una regola tecnica nazionale sia soggetta all’obbligo di comunicazione alla Commissione europea, quale previsto all’articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 98/34, come modificata dalla direttiva 98/48, l’omissione di tale notifica comporta l’inapplicabilità della relativa misura nazionale, ragion per cui questa non può essere opposta ai singoli.


    (1)  GU C 215 del 27.7.2013.


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