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Document 62013CA0048

Causa C-48/13: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — Nordea Bank Danmark A/S/Skatteministeriet (Normativa tributaria — Libertà di stabilimento — Imposta nazionale sugli utili — Tassazione dei gruppi societari — Tassazione dell’attività di stabili organizzazioni estere di società residenti — Prevenzione della doppia imposizione mediante imputazione dell’imposta (metodo dell’imputazione) — Reintegrazione delle perdite in precedenza dedotte in caso di cessione della stabile organizzazione a una società dello stesso gruppo sulla quale lo Stato membro considerato non esercita il suo potere impositivo)

GU C 315 del 15.9.2014, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 315/8


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — Nordea Bank Danmark A/S/Skatteministeriet

(Causa C-48/13) (1)

((Normativa tributaria - Libertà di stabilimento - Imposta nazionale sugli utili - Tassazione dei gruppi societari - Tassazione dell’attività di stabili organizzazioni estere di società residenti - Prevenzione della doppia imposizione mediante imputazione dell’imposta (metodo dell’imputazione) - Reintegrazione delle perdite in precedenza dedotte in caso di cessione della stabile organizzazione a una società dello stesso gruppo sulla quale lo Stato membro considerato non esercita il suo potere impositivo))

2014/C 315/11

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: Nordea Bank Danmark A/S

Convenuto: Skatteministeriet

Dispositivo

Gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE, nonché gli articoli 31 e 34 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, ostano a una legislazione di uno Stato membro la quale preveda che, in caso di cessione, da parte di una società residente, di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un altro Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo a una società non residente dello stesso gruppo, le perdite in precedenza dedotte in relazione alla stabile organizzazione ceduta siano reintegrate nell’utile imponibile della società cedente, se e in quanto il primo Stato membro assoggetti a imposta sia gli utili realizzati da tale stabile organizzazione prima della sua cessione, sia quelli derivanti dalla plusvalenza realizzata in occasione di detta cessione.


(1)  GU C 101 del 6.4.2013.


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