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Document 62012CB0153

    Causa C-153/12: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 21 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Sani Treyd EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Articolo 99 del regolamento di procedura — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 62, 63, 65, 73 e 80 — Costituzione di un diritto di superficie da parte di persone fisiche non soggetti passivi e non debitori d'imposta a vantaggio di una società in cambio della costruzione di un immobile da parte di tale società a vantaggio di dette persone fisiche — Contratto di scambio — IVA concernente le prestazioni relative all’edificazione di un immobile — Fatto generatore — Esigibilità — Versamento anticipato dell’intero corrispettivo — Acconto — Base imponibile in caso di corrispettivo costituito da beni o servizi)

    GU C 156 del 1.6.2013, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 156/16


    Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 21 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Sani Treyd EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

    (Causa C-153/12) (1)

    (Articolo 99 del regolamento di procedura - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 62, 63, 65, 73 e 80 - Costituzione di un diritto di superficie da parte di persone fisiche non soggetti passivi e non debitori d'imposta a vantaggio di una società in cambio della costruzione di un immobile da parte di tale società a vantaggio di dette persone fisiche - Contratto di scambio - IVA concernente le prestazioni relative all’edificazione di un immobile - Fatto generatore - Esigibilità - Versamento anticipato dell’intero corrispettivo - Acconto - Base imponibile in caso di corrispettivo costituito da beni o servizi)

    2013/C 156/26

    Lingua processuale: il bulgaro

    Giudice del rinvio

    Administrativen sad — Varna — Bulgaria

    Parti

    Ricorrente: Sani Treyd EOOD

    Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Direttore della Direzione «Impugnazione e gestione dell’esecuzione» di Varna presso l’Amministrazione centrale dell’Agenzia nazionale delle Entrate)

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad — Varna — Interpretazione degli articoli 62, paragrafo 1, 63, 73 e 80 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Legislazione nazionale che prevede che ogni cessione o prestazione il cui corrispettivo sia in tutto o in parte costituito da beni o da servizi sia considerata rappresentare due cessioni o prestazioni correlative — Legislazione che fissa la data del verificarsi del fatto generatore dell’IVA per le operazioni correlative di scambio al momento del verificarsi del fatto generatore della cessione effettuata per prima, anche qualora il corrispettivo di tale cessione non sia ancora stato realizzato — Persone fisiche che hanno costituito un diritto di superficie a vantaggio di una società in vista della costruzione di un immobile ad uso abitativo, come corrispettivo dell’obbligo della società di costruire l’edificio con mezzi propri e di cedere ai costituenti la proprietà del 25 % della superficie edificata totale entro 12 mesi a decorrere dalla concessione della licenza edilizia — Determinazione della base imponibile — Applicabilità della nozione di fatto generatore alle operazioni esenti, anche se effettuate da una persona non soggetto passivo né debitore d’imposta

    Dispositivo

    1)

    Gli articoli 63 e 65 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, quando un diritto di superficie è costituito a vantaggio di una società in vista della costruzione di un edificio di cui essa diverrà proprietaria al 75 % della superficie edificata totale, come corrispettivo della costruzione del restante 25 %, che tale società si impegna a consegnare a lavori completi ai soggetti che hanno costituito tale diritto di superficie, non ostano a che l’imposta sul valore aggiunto sulla prestazione di servizi di costruzione divenga esigibile a partire dal momento in cui il diritto di superficie è costituito, vale a dire prima che tale prestazione di servizi sia effettuata, per quanto, al momento della costituzione di tale diritto, tutti gli elementi rilevanti di tale futura prestazione di servizi siano già noti e quindi, in particolare, i servizi di cui trattasi siano esattamente definiti, e il valore di tale diritto sia quantificabile monetariamente, circostanza che dev’essere verificata dal giudice del rinvio. È irrilevante al proposito che la costituzione di tale diritto di superficie sia un’operazione esente, realizzata da persone non soggetti passivi né debitori d’imposta ai sensi di tale direttiva.

    2)

    In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui l’operazione non è realizzata tra parti legate tra loro ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, circostanza che dev’essere tuttavia verificata dal giudice del rinvio, gli articoli 73 e 80 di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, ai sensi della quale, quando il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi sia interamente costituito da beni o da servizi, la base imponibile della cessione o della prestazione è comunque costituita dal valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati.


    (1)  GU C 165 del 9.6.2012.


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