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Document 62012CA0549

Cause riunite C-549/12 P e C-54/13 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 giugno 2015 — Repubblica federale di Germania/Commissione europea, Regno di Spagna, Repubblica francese, Regno dei Paesi Bassi (Impugnazione — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Riduzione del contributo finanziario — Metodo di calcolo per estrapolazione — Procedura di adozione della decisione da parte della Commissione europea — Inosservanza del termine impartito — Conseguenze)

GU C 279 del 24.8.2015, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 279/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 giugno 2015 — Repubblica federale di Germania/Commissione europea, Regno di Spagna, Repubblica francese, Regno dei Paesi Bassi

(Cause riunite C-549/12 P e C-54/13 P) (1)

((Impugnazione - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Riduzione del contributo finanziario - Metodo di calcolo per estrapolazione - Procedura di adozione della decisione da parte della Commissione europea - Inosservanza del termine impartito - Conseguenze))

(2015/C 279/02)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, agente, assistito da U. Karpenstein, C. Johann, C. von Donat e J. Lipinsky, Rechsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B. Conte e A. Steiblytė, agenti), Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas e N. Rouam, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman e B. Koopman, agenti) (C-54/13 P)

Dispositivo

1)

Le sentenze del Tribunale dell’Unione europea Germania/Commissione (T-265/08, EU:T:2012:434) e Germania/Commissione (T-270/08, EU:T:2012:612) sono annullate.

2)

La decisione C(2008) 1690 definitivo della Commissione, del 30 aprile 2008, che riduce il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso per il programma operativo dell’obiettivo n. 1, relativo alla regione del Land di Turingia (Germania) (1994-1999), conformemente alla decisione C(94) 1939/5 della Commissione, del 5 agosto 1994, e la decisione C(2008) 1615 definitivo della Commissione, del 29 aprile 2008, che riduce il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso con la decisione C(94) 1973 della Commissione, del 5 agosto 1994, al programma operativo per Berlino-Est (Germania) rientrante nell’obiettivo n. 1 (1994-1999), sono annullate.

3)

La Commissione europea è condannata a sopportare le spese della Repubblica federale di Germania e le proprie spese, sostenute sia nel procedimento di primo grado sia nella presente impugnazione.

4)

Il Regno di Spagna, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 46 del 16.2.2013.

GU C 86 del 23.3.2013.


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