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Document 62012CA0472

    Causa C-472/12: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Panasonic Italia SpA, Panasonic Marketing Europe GmbH, Scerni Logistics S.r.l./Agenzia delle Dogane di Milano [Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Voci 8471 e 8528 — Schermi al plasma — Funzionamento come schermo di computer — Potenziale funzionamento come schermo televisivo in seguito all’inserimento di una scheda video]

    GU C 315 del 15.9.2014, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.9.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 315/5


    Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Panasonic Italia SpA, Panasonic Marketing Europe GmbH, Scerni Logistics S.r.l./Agenzia delle Dogane di Milano

    (Causa C-472/12) (1)

    ([Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CEE) n. 2658/87 - Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Voci 8471 e 8528 - Schermi al plasma - Funzionamento come schermo di computer - Potenziale funzionamento come schermo televisivo in seguito all’inserimento di una scheda video])

    2014/C 315/07

    Lingua processuale: l’italiano

    Giudice del rinvio

    Corte suprema di cassazione

    Parti

    Ricorrenti: Panasonic Italia SpA, Panasonic Marketing Europe GmbH, Scerni Logistics S.r.l.

    Convenuta: Agenzia delle Dogane di Milano

    Dispositivo

    1)

    Ai fini della classificazione doganale nell’ambito della nomenclatura combinata, di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle sue versioni risultanti, in ordine successivo, dal regolamento (CE) n. 2388/2000 della Commissione, del 13 ottobre 2000, dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, dal regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1o agosto 2002, e dal regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell’11 settembre 2003, di schermi aventi le caratteristiche oggettive di cui trattasi nel procedimento principale, occorre tenere conto della destinazione inerente a questi ultimi, che consiste nel riprodurre, da un lato, dati provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione e, dall’altro, segnali video compositi. Schermi di tal genere devono essere classificati nella sottovoce 8471 60 90 della nomenclatura combinata se sono utilizzati esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione, ai sensi della nota 5, B, lettera a), del capitolo 84 della nomenclatura combinata, oppure nella sottovoce 8528 21 90 di tale nomenclatura in caso contrario, circostanza che dev’essere determinata dal giudice del rinvio sulla base delle caratteristiche oggettive degli schermi di cui trattasi nel procedimento principale e, segnatamente, di quelle indicate nelle note esplicative relative alla voce 8471 del sistema armonizzato istituito con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, e relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, in particolare ai punti da 1 a 5 della parte del capitolo I, D, di tale sistema armonizzato, dedicata alle unità di visualizzazione di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione.

    2)

    Il regolamento (CE) n. 754/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, non può essere applicato retroattivamente.


    (1)  GU C 399 del 22.12.2012.


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