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Document 62012CA0158

    Causa C-158/12: Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’ 11 aprile 2013 — Commissione europea/Irlanda (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2008/1/CE — Articolo 5 — Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento — Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti — Obbligo di garantire il funzionamento di tali impianti conformemente alle disposizioni di detta direttiva)

    GU C 156 del 1.6.2013, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 156/14


    Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 aprile 2013 — Commissione europea/Irlanda

    (Causa C-158/12) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2008/1/CE - Articolo 5 - Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti - Obbligo di garantire il funzionamento di tali impianti conformemente alle disposizioni di detta direttiva)

    2013/C 156/21

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Petrova e K. Mifsud-Bonnici, agenti)

    Convenuta: Irlanda (rappresentante: E. Creedon, agente)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 24, pag. 8) — Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti — Obbligo di garantire che tali impianti funzionino conformemente alle disposizioni della direttiva

    Dispositivo

    1)

    Non avendo rilasciato l’autorizzazione conformemente agli articoli 6 e 8 della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, o non avendo adeguatamente assicurato il riesame delle condizioni di autorizzazione e, ove necessario, il loro aggiornamento relativamente a tredici impianti esistenti per l’allevamento di suini e pollame, e non avendo di conseguenza garantito il funzionamento di tutti gli impianti esistenti conformemente agli articoli 3, 7, 9, 10, 13, 14, lettere a) e b), e 15, paragrafo 2, di tale direttiva entro e non oltre il 30 ottobre 2007, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, della citata direttiva.

    2)

    L’Irlanda è condannata alle spese.


    (1)  GU C 174 del 16.6.2012.


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