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Document 62011TN0239

Causa T-239/11: Ricorso proposto il 3 maggio 2011 — Sigma Alimentos Exterior/Commissione

GU C 204 del 9.7.2011, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 204/26


Ricorso proposto il 3 maggio 2011 — Sigma Alimentos Exterior/Commissione

(Causa T-239/11)

2011/C 204/47

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Sigma Alimentos Exterior, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: M. Ferre Navarrete, abogado)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare l’art. 1, n. 1, della decisione impugnata nella parte in cui dichiara che l’art. 12, n. 5, del testo rifuso della Ley del Impuesto sobre Sociedades [legge d’imposta sulle società] (TRLIS) comporta elementi di aiuti di Stato;

in subordine, annullare l’art. 1, n. 1, della decisione impugnata, nella parte in cui dichiara che l’art. 12, n. 5 del TRLIS comporta elementi di aiuti di Stato quando si applica ad acquisizioni di partecipazioni che presuppongano l’acquisizione del controllo;

in subordine, annullare l’art. 4 della decisione impugnata, nella parte in cui applica l’ordine di recupero ad operazioni concluse anteriormente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della decisione finale oggetto di ricorso;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nel presente ricorso ha acquisito partecipazioni in società stabilite negli Stati Uniti ed in Perù durante gli esercizi fiscali del periodo 2008-2010, applicando l’ammortamento dell’avviamento finanziario generato con l’acquisizione delle partecipazioni di maggioranza in tali società, in applicazione dell’art. 12, n. 5 del TRLIS.

Il 12 gennaio 2011 la Commissione ha adottato la decisione impugnata, C(2010) 9566 def., relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere n. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07). Quale conseguenza di detta decisione, l’amministrazione tributaria spagnola ha avviato procedimenti di accertamento al fine di correggere gli ammortamenti messi in atto dalla ricorrente.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla mancanza dei requisiti necessari per considerare la misura come aiuto di Stato.

A tale riguardo la ricorrente afferma che il motivo principale in base al quale il regime fiscale in discussione non può essere considerato come aiuto di Stato è la mancanza di carattere selettivo della misura controversa. La Commissione, infatti, commette un errore nel considerare l’esistenza di selettività di fatto sulla base del favore mostrato alle acquisizioni nazionali e della necessità di una partecipazione pari almeno al 5 %. A parere della ricorrente la Commissione giunge a siffatta conclusione prescindendo da un’analisi della tipologia e dei settori di attività in cui operano le imprese che hanno applicato il regime in parola.

2)

Secondo motivo, vertente sulla carenza di motivazione della decisione.

La ricorrente considera che l’argomentazione relativa alle ragioni per cui la Commissione ritiene che non sussistano ostacoli giuridici espliciti all’acquisizione di società negli Stati Uniti e in Perù è insufficiente sotto tutti gli aspetti.


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