This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62011TA0299
Case T-299/11: Judgment of the General Court of 7 October 2015 — Evropaïki Dynamiki Luxembourg and Others v OHIM (Public service contracts — Tendering procedure — Supplies of external service provision for programme and project management and technical consultancy in the field of information technologies — Ranking of a tenderer in the cascade procedure — Award criteria — Equal opportunities — Transparency — Manifest error of assessment — Obligation to state reasons — Non-contractual liability — Loss of an opportunity)
Causa T-299/11: Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — European Dynamics Luxembourg e a./UAMI («Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara d'appalto — Prestazioni di servizi esterni relativi alla gestione di programmi e di progetti e consulenza tecnica nel settore delle tecnologie dell’informazione — Classificazione di un offerente in una procedura a cascata — Criteri di aggiudicazione — Pari opportunità — Trasparenza — Errore manifesto di valutazione — Obbligo di motivazione — Responsabilità extracontrattuale — Perdita di un'opportunità»)
Causa T-299/11: Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — European Dynamics Luxembourg e a./UAMI («Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara d'appalto — Prestazioni di servizi esterni relativi alla gestione di programmi e di progetti e consulenza tecnica nel settore delle tecnologie dell’informazione — Classificazione di un offerente in una procedura a cascata — Criteri di aggiudicazione — Pari opportunità — Trasparenza — Errore manifesto di valutazione — Obbligo di motivazione — Responsabilità extracontrattuale — Perdita di un'opportunità»)
GU C 398 del 30.11.2015, p. 26–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 398/26 |
Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — European Dynamics Luxembourg e a./UAMI
(Causa T-299/11) (1)
((«Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara d'appalto - Prestazioni di servizi esterni relativi alla gestione di programmi e di progetti e consulenza tecnica nel settore delle tecnologie dell’informazione - Classificazione di un offerente in una procedura a cascata - Criteri di aggiudicazione - Pari opportunità - Trasparenza - Errore manifesto di valutazione - Obbligo di motivazione - Responsabilità extracontrattuale - Perdita di un'opportunità»))
(2015/C 398/36)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) ed European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente N. Korogiannakis e M. Dermitzakis, successivamente I. Ampazis, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: N. Bambara e M. Paolacci, agenti, assistiti da P. Wytinck e B. Hoorelbeke, avvocati)
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento della decisione dell’UAMI, adottata nell’ambito della gara d’appalto con procedura aperta n. AO/021/10 intitolata «Prestazioni di servizi esterni relativi alla gestione di programmi e di progetti e consulenza tecnica nel settore delle tecnologie dell'informazione» e comunicata alle ricorrenti con lettera del 28 marzo 2011, di classificare l’offerta della prima ricorrente al terzo posto, secondo il meccanismo a cascata ai fini della concessione di un contratto quadro e, dall’altro, richieste di risarcimento danni.
Dispositivo
1) |
La decisione dell’UAMI adottata nell’ambito della gara d’appalto con procedura aperta n. AO/021/10 intitolata «Prestazioni di servizi esterni relativi alla gestione di programmi e di progetti e consulenza tecnica nel settore delle tecnologie dell'informazione», e comunicata a European Dynamics Luxembourg SA con lettera del 28 marzo 2011, di classificare la sua offerta al terzo posto secondo il meccanismo a cascata, ai fini della concessione di un contratto quadro, nonché di classificare le offerte del consorzio Unisys SLU e Charles Oakes & Co. Sàrl, da un lato, e di ETIQ Consortium (by everys e Trasys), dall’altro, rispettivamente al primo e al secondo posto è annullata. |
2) |
L’Unione europea è tenuta a risarcire il danno subito da European Dynamics Luxembourg per la perdita di un’opportunità di vedersi aggiudicare il contratto quadro in quanto primo contraente del meccanismo a cascata. |
3) |
La richiesta di risarcimento danni è respinta per il resto. |
4) |
Le parti trasmetteranno al Tribunale, entro un termine di tre mesi dalla data di pronuncia della sentenza, la quantificazione dell’indennizzo stabilita di comune accordo. |
5) |
In mancanza di accordo, le parti presenteranno al Tribunale, entro lo stesso termine, le loro conclusioni in ordine alla quantificazione del danno. |
6) |
Le spese sono riservate. |