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Document 62011CN0268

    Causa C-268/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hamburgischen Oberverwaltungsgericht (Germania) il 31 maggio 2011 — Atilla Gülbahce/Freie und Hansestadt Hamburg

    GU C 269 del 10.9.2011, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.9.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 269/23


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hamburgischen Oberverwaltungsgericht (Germania) il 31 maggio 2011 — Atilla Gülbahce/Freie und Hansestadt Hamburg

    (Causa C-268/11)

    2011/C 269/43

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Hamburgisches Obervervaltungsgericht

    Parti

    Ricorrente: Atilla Gülbahce

    Resistente: Freie und Hansestadt Hamburg

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80 (1) debba essere interpretato nel senso che:

    a)

    un lavoratore turco cui sia stato regolarmente rilasciato un permesso di lavoro nel territorio di uno Stato membro per un certo periodo (eventualmente indeterminato) eccedente la durata del permesso di soggiorno (cosiddetto permesso di lavoro eccedente) possa esercitare durante detto intero periodo i diritti che gli derivano da tale permesso, nei limiti in cui non vi ostino motivi relativi alla tutela di un legittimo interesse dello Stato, quali l’ordine pubblico, la sicurezza e la sanità pubblica.

    b)

    sia vietato ad uno Stato membro di disconoscere a posteriori a detto permesso qualsiasi effetto riguardante lo status del lavoratore sul piano del diritto di soggiorno, tenuto conto delle disposizioni nazionali vigenti alla data del suo rilascio, relative alla subordinazione del permesso di lavoro al permesso di soggiorno [in seguito alle sentenze della Corte 2 marzo 1999, causa C-416/96, El Yassini (Racc. pag. I-1209, terza massima e punti 62-65) sulla portata dell’art. 40, n. 1, dell’accordo CEE Marocco, nonché 14 dicembre 2006, causa C-97/05, Gattoussi (Racc. pag. I-11917, seconda massima e punti 36-43), sulla portata dell’art. 64, n. 1, dell’accordo euromediterraneo di associazione CE Tunisia].

    In caso di soluzione affermativa di tale questione:

    2)

    Se l’art. 13 della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che la clausola di «standstill» proibisca altresì ad uno Stato membro di privare mediante un atto normativo (nel caso di specie: il Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet; legge tedesca in materia di soggiorno, lavoro e integrazione degli stranieri nel territorio federale del 30 luglio 2004) un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro della possibilità di invocare la violazione del principio di non discriminazione enunciato dall’art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80 in riferimento ad un permesso di lavoro, precedentemente concessogli, eccedente la durata del permesso di soggiorno.

    In caso di soluzione affermativa di tale questione:

    3)

    Se l’art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che il principio di non discriminazione ivi sancito non vieti, in ogni caso, alle autorità nazionali di revocare, in conformità alle disposizioni nazionali, i permessi di soggiorno di durata determinata, rilasciati indebitamente ad un lavoratore turco per un certo periodo in base alla normativa nazionale, allo scadere della loro validità, in relazione ai periodi in cui il lavoratore turco abbia effettivamente utilizzato, lavorando, il permesso di lavoro di durata indeterminata che gli era stato regolarmente concesso in precedenza.

    4)

    Se l’art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80 debba essere inoltre interpretato nel senso che rientra in detta disposizione esclusivamente il lavoro che un lavoratore turco, il quale disponga di un permesso di lavoro di durata indeterminata e sostanzialmente illimitato rilasciatogli regolarmente dalle autorità nazionali, eserciti nel momento in cui venga a scadere il permesso di soggiorno di durata determinata rilasciatogli per altro motivo e che il lavoratore turco che si trovi in una situazione del genere non possa pertanto chiedere alle autorità nazionali, anche dopo la cessazione definitiva di detto lavoro, di acconsentire alla sua ulteriore permanenza relativamente ad una nuova occupazione — eventualmente dopo una pausa necessaria alla ricerca di un posto di lavoro.

    5)

    Se l’art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato, inoltre, nel senso che il principio di non discriminazione vieta alle autorità nazionali dello Stato membro ospitante (solo) di adottare misure che pongano fine al soggiorno alla scadenza del periodo di validità del permesso di soggiorno da ultimo rilasciato, nei confronti di un cittadino turco inserito nel regolare mercato del lavoro, cui tale Stato aveva concesso originariamente diritti afferenti all’esercizio di un’attività più estesi di quelli conferiti per quanto riguarda il suo soggiorno, laddove dette misure non siano intese alla protezione di un interesse legittimo dello Stato, ma non impone alle stesse autorità di concedere un permesso di soggiorno.


    (1)  Decisione del Consiglio di associazione CEE Turchia 19 settembre 1980, n. 1, relativa allo sviluppo dell’associazione.


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