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Document 62011CA0636

    Causa C-636/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’ 11 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I — Germania) — Karl Berger/Freistaat Bayern [Regolamento (CE) n. 178/2002 — Tutela dei consumatori — Sicurezza alimentare — Informazione dei cittadini — Immissione sul mercato di alimenti inadatti al consumo umano, ma non comportanti un rischio per la salute]

    GU C 156 del 1.6.2013, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 156/10


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I — Germania) — Karl Berger/Freistaat Bayern

    (Causa C-636/11) (1)

    (Regolamento (CE) n. 178/2002 - Tutela dei consumatori - Sicurezza alimentare - Informazione dei cittadini - Immissione sul mercato di alimenti inadatti al consumo umano, ma non comportanti un rischio per la salute)

    2013/C 156/15

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Landgericht München I

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Karl Berger

    Convenuto: Freistaat Bayern

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht München I — Interpretazione dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1) — Ambito di applicazione ratione temporis — Normativa nazionale che consente l’informazione dei cittadini in caso di commercializzazione di un alimento inadatto al consumo e di aspetto ripugnante, il quale non presenti, tuttavia, un rischio concreto per la salute

    Dispositivo

    L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consente di informare i cittadini riportando la denominazione dell’alimento e dell’impresa sotto la cui denominazione o ragione sociale l’alimento è stato prodotto o trasformato o immesso sul mercato, nel caso in cui l’alimento in questione, pur non essendo dannoso per la salute, sia inadatto al consumo umano. L’articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, del suddetto regolamento deve essere interpretato nel senso che esso consente che, in circostanze come quelle della fattispecie oggetto del procedimento principale, le autorità nazionali divulghino ai cittadini informazioni di tal genere, nel rispetto delle condizioni stabilite all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.


    (1)  GU C 98 del 31.03.2012.


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