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Document 62011CA0085

Causa C-85/11: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 aprile 2013 — Commissione europea/Irlanda (Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 9 e 11 — Normativa nazionale che consente l’inclusione di soggetti non imponibili in un gruppo di soggetti che possono essere considerati come un unico soggetto passivo dell’IVA)

GU C 156 del 1.6.2013, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 aprile 2013 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-85/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 9 e 11 - Normativa nazionale che consente l’inclusione di soggetti non imponibili in un gruppo di soggetti che possono essere considerati come un unico soggetto passivo dell’IVA)

2013/C 156/03

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: R. Lyal, agente)

Convenuta: Irlanda (rappresentanti: D. O’Hagan, agente, G. Clohessy, SC, N. Travers, BL)

sostenuta da: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e T. Müller, agenti), Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente C. Vang, successivamente V. Pasternak Jørgensen, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: H. Leppo e S. Hartikainen, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: H. Walker, agente, assistita da M. Hall, barrister)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 9 e 11 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Normativa nazionale che consente l'inclusione di soggetti non passivi in un gruppo IVA

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

3)

La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 145 del 14.5.2011.


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