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Document 62010CA0423

Causa C-423/10: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 18 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Delphi Deutschland GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf (Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Connettori elettrici — Sottovoce 853669 — Spine e prese di corrente)

GU C 204 del 9.7.2011, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 204/12


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 18 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Delphi Deutschland GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf

(Causa C-423/10) (1)

(Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale - Connettori elettrici - Sottovoce 8536 69 - Spine e prese di corrente)

2011/C 204/21

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Delphi Deutschland GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Düsseldorf

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione dell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dai regolamenti (CE) della Commissione 7 settembre 2004, n. 1810 (GU L 327, pag. 1), 27 ottobre 2005, n. 1719 (GU L 286, pag. 1) e 17 ottobre 2006, n. 1549 (GU L 301, pag. 1) — Elementi di connessione elettrica destinati ad essere crimpati all’estremità del filo conduttore e incastrati in un contenitore di plastica al fine di collegare due cavi — Classificazione nella sottovoce 8536 69 della nomenclatura combinata

Dispositivo

La sottovoce 8536 69 della nomenclatura combinata figurante all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata per gli anni 2005, 2006 e 2007, rispettivamente, dai regolamenti (CE) della Commissione 7 settembre 2004, n. 1810, 27 ottobre 2005, n. 1719, e 17 ottobre 2006, n. 1549, deve essere interpretata nel senso che connettori elettrici come quelli oggetto della causa principale non sono esclusi dalla citata sottovoce allorché non garantiscono l’isolamento della linea nel punto di collegamento o costituiscono meri componenti delle spine e delle prese prodotte in una fase successiva, purché essi consentano connessioni elettriche multiple — per esempio tra dispositivi, cavi e board — semplicemente inserendo il maschio nella femmina senza alcun bisogno di operazioni di assemblaggio.


(1)  GU C 317 del 20.11.2010.


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