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Document 62009TN0401
Case T-401/09: Action brought on 5 October 2009 — Marcuccio v Court of Justice of the European Communities
Causa T-401/09: Ricorso presentato il 5 ottobre 2009 — Marcuccio/Corte di giustizia delle comunità europee
Causa T-401/09: Ricorso presentato il 5 ottobre 2009 — Marcuccio/Corte di giustizia delle comunità europee
GU C 297 del 5.12.2009, p. 30–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 297/30 |
Ricorso presentato il 5 ottobre 2009 — Marcuccio/Corte di giustizia delle comunità europee
(Causa T-401/09)
2009/C 297/44
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Corte di giustizia delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione comunque formatasi, mercé la quale venne in essere il rigetto, da parte della convenuta, della domanda datata 24 maggio 2009, inoltrata dall'attore alla convenuta. |
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Annullare la nota datata 15 giugno 2009 promanante dalla cancelleria della Corte di giustizia. |
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Condannare la convenuta alla corresponsione, in favore del ricorrente, della somma di Euro 10 000,00 (diconsi euro diecimila), ovvero di quella somma maggiore ovvero minore che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa, a titolo di risarcimento del danno patito. |
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Condannare la convenuta alla rifusione di tutte le spese diritti ed onorari di procedura inerenti questo ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Il presente procedimento ha per oggetto il rifiuto della convenuta di accedere alla richiesta di risarcimento per il presunto danno derivato della notifica ad un avvocato che non sarebbe più autorizzato a riceverla, dell’impugnazione da parte della Commissione di una decisione del Tribunale della funzione pubblica che ha accolto parzialmente le conclusioni del ricorrente.
A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente fa valere un difetto assoluto di motivazione, la violazione del dovere di buona amministrazione, nonché la violazione di legge e l’esistenza nella fattispecie di un errore manifesto di apprezzamento.