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Document 62009FA0060(01)

    Causa F-60/09 RENV: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 17 ottobre 2013 — Birkhoff/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento — Retribuzione — Assegni familiari — Assegno per figlio a carico — Figlio colpito da malattia grave o da infermità che lo rende incapace di provvedere al proprio sostentamento — Domanda di proroga del pagamento dell’assegno)

    GU C 71 del 8.3.2014, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.3.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 71/29


    Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 17 ottobre 2013 — Birkhoff/Commissione

    (Causa F-60/09 RENV)

    (Funzione pubblica - Funzionari - Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento - Retribuzione - Assegni familiari - Assegno per figlio a carico - Figlio colpito da malattia grave o da infermità che lo rende incapace di provvedere al proprio sostentamento - Domanda di proroga del pagamento dell’assegno)

    (2014/C 71/54)

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrente: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Germania) (rappresentante: C. Inzillo, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

    Oggetto

    Rinvio a seguito di annullamento — Funzione pubblica — L’annullamento della decisione di rigetto della domanda del ricorrente volta ad ottenere una proroga del versamento dell’assegno per figlio a carico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, dell’allegato VII dello Statuto

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Birkhoff nella causa F-60/09 e nella causa T-10/11 P.

    3)

    Ciascuna parte sopporta le proprie spese nella causa F-60/09 RENV.


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