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Document 62009CA0452
Case C-452/09: Judgment of the Court (First Chamber) of 19 May 2011 (reference for a preliminary ruling from the Corte d’appello di Firenze (Italy)) — Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassalle v Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Università degli studi di Pisa (Directive 82/76/EEC — Freedom of establishment and freedom to provide services — Doctors — Acquisition of the title of medical specialist — Remuneration during the period of training — Five-year limitation period in respect of the right to payment of periodic remuneration)
Causa C-452/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'Appello di Firenze — Italia) — Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassalle/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Università degli studi di Pisa (Direttiva 82/76/CEE — Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi — Medici — Conseguimento della specializzazione — Remunerazione nel corso del periodo di formazione — Prescrizione quinquennale del diritto al pagamento delle remunerazioni periodiche)
Causa C-452/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'Appello di Firenze — Italia) — Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassalle/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Università degli studi di Pisa (Direttiva 82/76/CEE — Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi — Medici — Conseguimento della specializzazione — Remunerazione nel corso del periodo di formazione — Prescrizione quinquennale del diritto al pagamento delle remunerazioni periodiche)
GU C 204 del 9.7.2011, p. 8–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 204/8 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'Appello di Firenze — Italia) — Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassalle/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Università degli studi di Pisa
(Causa C-452/09) (1)
(Direttiva 82/76/CEE - Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi - Medici - Conseguimento della specializzazione - Remunerazione nel corso del periodo di formazione - Prescrizione quinquennale del diritto al pagamento delle remunerazioni periodiche)
2011/C 204/15
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte d’Appello di Firenze
Parti
Ricorrenti: Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassalle
Convenuti: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Università degli studi di Pisa
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte d’Appello di Firenze — Interpretazione della direttiva del Consiglio 26 gennaio 1982, 82/76/CEE, che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU L 43, pag. 21) — Formazione di medici specialisti — Diritto ad un compenso adeguato durante il periodo di formazione — Effetto diretto in mancanza di trasposizione della direttiva — Possibilità per lo Stato di eccepire la prescrizione quinquennale o decennale ordinaria di un diritto nascente dalla direttiva in parola, per il periodo antecedente la prima legge attuativa
Dispositivo
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato dichiarando che non osta a che uno Stato membro eccepisca la scadenza di un termine di prescrizione ragionevole a fronte di un’azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva, anche qualora tale Stato non l’abbia correttamente trasposta, a condizione che, con il suo comportamento, esso non sia stato all’origine della tardività del ricorso. L’accertamento da parte della Corte della violazione del diritto dell’Unione è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché detta violazione è fuori dubbio.